Corte costituzionale

Sentenza n. 38/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/03/1971 · relatore Vezio Crisafulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 7,

del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli

organi delle Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio

1960, n. 570, promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1969 dal

tribunale di Ancona sul ricorso elettorale di Carboni Sante contro

Trifogli Alfredo, iscritta al n. 194 del registro ordinanze 1969 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 18

giugno 1969.

Visti gli atti di costituzione di Carboni Sante e di Trifogli

Alfredo;

udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 1970 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli;

uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per il Trifogli, e l'avv. Luciano

Ventura, per il Carboni.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 7 marzo 1969 sul ricorso elettorale

proposto da Carboni Sante avverso la convalida della elezione a

consigliere comunale di Trifogli Alfredo, il tribunale di Ancona ha

sollevato questione di legittimità costituzionale relativamente alla

norma di cui all'art. 15 n. 7 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, (t.u.

per le leggi per la composizione e la elezione degli organi delle

Amministrazioni comunali), per contrasto con gli artt. 3 e 51 della

Costituzione.

Sotto il profilo della rilevanza, il tribunale chiarisce che il

Trifogli, al momento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio

comunale di Ancona (17-18 novembre 1968), si trovava ad essere,

unitamente ai suoi fratelli, socio di fatto della "Tipografia Trifogli

Osvaldo Eredi" che aveva in corso con quel comune sin dal 29 luglio

1964 un rapporto contrattuale per la stampa della "Rivista di Ancona":

rapporto della durata di un anno tacitamente prorogabile per uguale

periodo di tempo, salvo disdetta di tre mesi prima della sua scadenza.

Di qui l'applicabilità, ai fini della decisione sul caso in esame,

della norma oggetto di impugnazione che esclude la eleggibilità per

"coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi,

esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse del

comune, o in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate

in qualsiasi modo dal medesimo".

Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il giudice a quo

aggiunge che il Trifogli all'epoca della presentazione delle liste dei

candidati - ed a fortiori alla data delle elezioni - si trovava

nell'impossibilità giuridica di dissociare la sua posizione da quella

degli altri coeredi, essendo già scaduto il termine utile per

l'intimazione della disdetta. Il dubbio di legittimità costituzionale

verte, pertanto, sulla compatibilità della norma anzidetta con i

principi costituzionali dell'eguaglianza fra tutti i cittadini, sia

generica sia in specifico riferimento al diritto di accedere alle

cariche elettive, per il fatto che essa sancisce condizioni di

ineleggibilità che non possono essere rimosse dalla volontà del

soggetto interessato.

2. - Si sono costituiti nel presente giudizio il ricorrente sig.

Carboni Sante e il sig. Trifogli Alfredo, con deduzioni depositate

rispettivamente il 1 e il 7 luglio 1969. Il primo contesta, in punto di

fatto, che il ricorrente si fosse trovato nella impossibilità di

eliminare la sua oggettiva posizione di ineleggibilità e conclude,

comunque, in punto di diritto, per la infondatezza della questione. Il

secondo afferma preliminarmente che ogni considerazione di fatto deve

considerarsi superata dalla impostazione data alla questione di

legittimità costituzionale nell'ordinanza di rinvio. Nel merito,

rileva che al diritto elettorale passivo del cittadino è apprestata

una tutela preferenziale e primaria nei confronti di qualunque altro

interesse pubblico che non abbia rilievo costituzionale, con la

conseguente illegittimità di una normativa che impedisca l'esercizio

di quel diritto, stabilendo condizioni di ineleggibilità che non

possano essere rimosse dalla volontà dell'interessato. Di qui il

contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione in quanto la norma

denunciata stabilisce una identica situazione di ineleggibilità per

tutti coloro che versino in rapporti di affari con il comune, senza

distinguere le situazioni, tra loro diverse, di coloro che possono e di

coloro che invece non possono sciogliersi da tali rapporti.

Nella pubblica udienza i difensori delle parti hanno ribadito le

rispettive conclusioni. Considerato in diritto :

La questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale

di Ancona in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione concerne

l'art. 15, n. 7, del t.u. d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e cioè in

realtà, l'art. 15, n. 7, del t.u.lgs. n. 203 del 1951, con specifico

riferimento all'ipotesi in cui le cause di ineleggibilità ivi previste

non possano essere rimosse dalla volontà dell'interessato (ipotesi

che, con apprezzamento insindacabile in questa sede, l'ordinanza assume

ricorrere nella concreta fattispecie).

In termini più generali, ma sempre alla stregua delle medesime

norme della Costituzione cui ora si richiama il tribunale di Ancona,

analoga questione era stata dichiarata non fondata da questa Corte con

la sentenza n. 42 del 1961, poi ribadita da successive ordinanze e non

contraddetta - come sostiene invece la difesa di una delle parti -

dalla più recente sentenza n. 46 del 1969. In tutte le accennate

occasioni, la Corte ha costantemente affermato che né l'art. 3 né

l'art. 51 della Costituzione si oppongono a che la legge stabilisca,

per categorie generali ed astratte, cause di ineleggibilità a

consigliere comunale, rivolte alla tutela di interessi generali che si

riconnettono alla duplice esigenza di assicurare la libera e genuina

espressione del voto popolare e l'obiettivo ed imparziale esercizio

delle funzioni demandate agli amministratori locali. Ché anzi, proprio

nella sentenza n. 46 del 1969, al punto quinto della motivazione, la

Corte ha ulteriormente precisato che tale possibilità risulta

testualmente dall'art. 51, laddove riserva alla legge di determinare i

requisiti di volta in volta necessari per l'ammissione ai pubblici

uffici e alle cariche pubbliche elettive: tra i quali requisiti ben

può rientrare quello di non trovarsi in situazioni di oggettiva

incompatibilità con la posizione di candidati alle elezioni.

Vero è che quest'ultima sentenza ebbe a dichiarare la

illegittimità costituzionale di una normativa che,

nell'interpretazione affermatasene in pratica, protraeva la situazione

di ineleggibilità oltre quanto ragionevolmente necessario al

soddisfacimento dei fini di pubblico interesse testé richiamati,

facendone per di più dipendere la cessazione da una estranea volontà,

ampliamente discrezionale almeno in ordine al "quando". Ma la

situazione di coloro che, prima delle elezioni, abbiano dato le

dimissioni dagli uffici incompatibili, astenendosi effettivamente da

qualsiasi attività ad essi inerente, è diversa da quella - cui si

riferisce il tribunale di Ancona - di chi, per qualsiasi ragione, non

sia stato in grado di far cessare in quel momento il rapporto con il

comune che la legge configura come causa di ineleggibilità.

In sede di giudizio di costituzionalità della norma che prevede

determinate cause di ineleggibilità o di incompatibilità non rileva

la maggiore o minore difficoltà, o addirittura la impossibilità

legale, di rimuoverle in tempo utile, una volta accertato che queste

non sono, di per sé, in contrasto con le norme degli artt. 3 e 51

della Costituzione.

Muovendo da quest'ultima premessa, una diversa conclusione,

nell'ordine di idee prospettato dall'ordinanza, sarebbe intrinsecamente

contradittoria e fonte di ingiuste sperequazioni tra soggetti che

versano nelle identiche condizioni previste dalla norma denunciata.

Giacché ineleggibili sarebbero coloro che, pur potendolo legalmente,

non avessero tuttavia posto fine al rapporto considerato ostativo; ed

eleggibili, invece - malgrado e, paradossalmente anzi, proprio a causa

del necessario perdurare del rapporto medesimo - gli altri, cui una

siffatta possibilità non era data per la struttura e le peculiari

caratteristiche del rapporto che li lega al Comune, alla stregua della

disciplina dettatane dal diritto positivo.

Con il che, quella che la legge assume come situazione oggettiva di

ineleggibilità verrebbe a trasformarsi, nei confronti dei primi, in

una sorta di misura sanzionatoria, che sarebbe, oltre tutto, priva di

giustificazione, una volta ammesso che la giuridica impossibilità di

una tempestiva cessazione del rapporto non influirebbe sulla

eleggibilità dei secondi.

È da soggiungere che, trattandosi di elettorato amministrativo,

l'ineleggibilità opera limitatamente a quel solo comune con il quale

sussistono le relazioni indicate nell'art. 15, n. 7, piena ed intera

restando la capacità elettorale passiva dei soggetti interessati nei

confronti di ogni altra amministrazione locale, oltre che, ovviamente,

in sede di elezioni politiche.

Deve concludersi pertanto per la infondatezza della questione anche

sotto il nuovo profilo risultante dall'impostazione datale

nell'ordinanza del tribunale di Ancona.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 15, n. 7 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, testo unico sulla

composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali

(art. 15, n. 7, d.P.R. 5 aprile 1951, n. 203), sollevata, con

l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 51 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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