Ordinanza n. 7/1964
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/02/1964 · relatore Giuseppe Branca
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 del T.U.
sulla composizione e la elezione delle amministrazioni comunali,
approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, promosso con deliberazione
emessa il 7 aprile 1963 dal Consiglio comunale di Baiso su ricorso di
Grasselli Daniele e Marmiroli Pietro, iscritta al n. 154 del Registro
ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 231 del 31 agosto 1963.
Udita nella camera di consiglio del 4 febbraio 1964 la relazione
del Giudice Giuseppe Branca;
Ritenuto che il Consiglio comunale di Baiso, con deliberazione 7
aprile 1963, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt.
41 e 45 della Costituzione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri con
atto di intervento del 24 maggio 1963 e con memoria del 20 gennaio 1964
dell'Avvocatura generale dello Stato;
Considerato che questa Corte con le sentenze nn. 42 e 43 del 1961,
a cui hanno fatto seguito le ordinanze nn. 9, 24, 42 e 43 del 1962 e
101 del 1963, ha dichiarato non fondata, in riferimento agli artt. 3,
24, 48, 51 e 113 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'intero art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570;
che non contrasta con gli artt. 41 e 45 della Costituzione una
norma, come quella impugnata, che lungi dal porre ostacoli alla libera
iniziativa economica privata ed alla cooperazione, si limita a vietare
che partecipi all'amministrazione del Comune quale consigliere comunale
chi, attraverso imprese aventi scopo di lucro, beneficia di sovvenzioni
del Comune;
che pertanto non sussistono ragioni per discostarsi dalle
precedenti decisioni;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della Legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestatamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, sulla
composizione e la elezione delle amministrazioni comunali, proposta in
riferimento agli artt. 41 e 45 della Costituzione, con la deliberazione
7 aprile 1963 del Consiglio comunale di Baiso.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 febbraio 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte