Art. 16 — T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 16
Articolo abrogato dalla l. 23 aprile 1981, n. 154.
Abrogato dal 28 aprile 1981
Articolo abrogato dalla l. 23 aprile 1981, n. 154.
Abrogato dal 28 aprile 1981
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 48 Cost. - degli artt. 16 e 78, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (T.U. delle leggi per la composizione e le elezioni degli organi delle amministrazioni comunali), nella parte in cui prevedono la incompatibilità tra due candidati, legati da rapporto di affinità diretta di primo grado, entrambi eletti al consiglio comunale, e sanciscono il divieto di convalida della elezione di chi ha riportato il minor numero di voti, con conseguente sua surrogazione con il primo dei non eletti. La legge 23 aprile 1981, n. 154, sopravvenuta dopo l'ordinanza di rimessione, per un verso ha infatti abrogato, tra l'altro e a far tempo dal 28 aprile 1981, le disposizioni impugnate (art. 10), e per altro verso si applica anche ai giudizi in materia di ineleggibilità ed incompatibilità in corso al 28 aprile 1981 (sua data di entrata in vigore) e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato (art. 12), per la qual ragione si rende necessario il riesame della rilevanza della prospettata questione tenendo conto della nuova normativa.
Art. 16 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 78 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1960 al 28 aprile 1981. 25 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Non possono contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio comunale gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato l'affiliante e l'affiliato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 1981, N. 154
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570~art16 · fonte del testo
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