Corte costituzionale

Sentenza n. 58/1972

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/03/1972 · relatore Paolo Rossi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 15, n.

6, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (testo unico delle leggi per la

composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni

comunali), promossi con ordinanze emesse il 24 marzo ed il 5 maggio

1971 dalla Corte d'appello di Napoli sui ricorsi elettorali di Conte

Ardias Amelia contro Martino Anna e di Arricchiello Ciro contro Romano

Biagio, iscritte ai nn. 186 e 294 del registro ordinanze 1971 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 30

giugno 1971 e n. 259 del 13 ottobre 1971.

Visto l'atto di costituzione di Conte Ardias Amelia;

udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1972 il Giudice relatore

Paolo Rossi;

udito l'avv. Aldo Sandulli, per la Conte Ardias.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La Corte d'appello di Napoli, con due ordinanze d'uguale tenore,

emesse il 24 marzo ed il 5 maggio 1971, nel corso di due distinti

procedimenti promossi da Amelia Conte Ardias e da Ciro Arricchiello, ha

sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 15, n. 6, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sulle

elezioni comunali, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.

Viene premesso, in fatto, che entrambi gli appellanti, consiglieri

comunali in carica, erano stati dichiarati ineleggibili dal tribunale

di Napoli, per aver composto le rispettive controversie tributarie dopo

la data delle elezioni, anche se prima dell'insediamento del Consiglio

comunale.

Osserva il giudice a quo che la norma impugnata - secondo cui non

sono eleggibili a consiglieri comunali coloro che hanno lite pendente

con il Comune - contrasterebbe con il principio costituzionale

d'uguaglianza, creando un'ingiustificata ed irrazionale parificazione

di situazioni diverse, nella parte in cui stabilisce che anche tale

causa d'ineleggibilità debba essere accertata sempre ed unicamente con

riferimento alla data delle elezioni, laddove le varie ipotesi previste

dal citato art. 15 provvedono alla tutela di distinti interessi

pubblici, per alcuni dei quali soltanto è giustificato il riferimento

all'epoca delle elezioni anziché dell'effettivo insediamento del

Consiglio comunale.

In particolare, soggiunge la Corte d'appello, basta rilevare che,

mentre le cause d'ineleggibilità previste dai numeri 1 e 10 (nascenti

dalla preesistente qualità di ecclesiastico o di magistrato) sono

chiaramente ordinate ad impedire che il candidato, traendo vantaggio

dall'ufficio cui è preposto, possa esercitare, prima della

consultazione, un'indebita influenza sugli elettori, la causa

d'ineleggibilità in esame, concernendo la pendenza di una lite tra il

neo eletto ed il Comune, è rivolta ad eliminare il pericolo che può

nascere dalla contemporanea qualità, nello stesso soggetto, di

amministratore comunale e di litigante, e dovrebbe pertanto esser

accertata in riferimento al momento dell'effettivo insediamento del

Consiglio comunale.

La norma impugnata si risolverebbe, nel contempo, in una illogica

ed ingiustificata limitazione-ai danni di una particolare categoria di

cittadini-del diritto fondamentale di accedere alle cariche elettive,

garantito dall'art. 51 della Costituzione, in forza del quale non è

consentito creare situazioni di disparità, o sacrificare diritti, se

non sul presupposto di una base razionale.

L'Avvocatura generale dello Stato non è intervenuta in difesa

della norma.

Si è costituita in questa sede la Conte Ardias, chiedendo

l'accoglimento della eccezione prospettata.

Con successiva memoria, ed alla pubblica udienza, il prof.

Sandulli, nell'interesse della parte costituita, ha illustrato

ampiamente i motivi già enunciati a sostegno dell'illegittimità della

norma impugnata. Considerato in diritto :

Poiché le cause hanno per oggetto la medesima questione, esse

possono essere riunite e decise con unica sentenza.

La Corte costituzionale è chiamata a decidere se l'art. 15, n. 6,

del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nella parte in cui dispone che

l'ineleggibilità a consigliere comunale per lite pendente con il

Comune deve essere accertata con riferimento alla data delle elezioni,

anziché a quella dell'insediamento del Consiglio comunale, non

contrasti con il principio costituzionale d'eguaglianza sotto il

profilo d'una irragionevole uniformità di disciplina con le altre

cause d'ineleggibilità, previste dallo stesso art. 15, e rettamente

riferite al momento della consultazione elettorale. La stessa norma

viene sottoposta all'esame della Corte perché decida altresì se la

limitazione apportata, sotto l'indicato profilo, al diritto

fondamentale di accedere alle cariche elettive garantito dall'art. 51

della Costituzione, non rappresenti un sacrificio ingiustificato ed

irragionevole.

Va innanzitutto precisato che la questione è stata sollevata dalla

Corte d'appello di Napoli in relazione a talune ipotesi di controversie

tributarie composte tra i contribuenti e la pubblica Amministrazione

prima che gli interessati venissero insediati nella carica cui erano

stati eletti. Rimane pertanto così delimitato l'oggetto del giudizio,

circoscritto a quella parte della norma impugnata che concerneva le

liti innanzi alle commissioni tributarie, prima che la legge 25

febbraio 1971, n. 67, abrogasse esplicitamente tale causa

d'ineleggibilità a consigliere comunale.

Il giudice a quo, nel suo giudizio sulla rilevanza, ha mostrato di

ritenere innovativa quest'ultima legge, ch'era già stata pubblicata

quando sono state emesse le ordinanze di remissione, sicché può

essere esaminato il merito delle censure proposte.

La questione sottoposta alla decisione della Corte appare fondata.

Risulta invero che le varie ipotesi configurate dall'art. 15 del

testo unico 16 maggio 1960, n. 570, quali cause d'ineleggibilità a

consigliere comunale, rispondono ad esigenze diverse. Alcune infatti

sono dettate dal chiaro intento di evitare un'indebita influenza sulla

libera manifestazione di volontà dell'elettore, come ad esempio quelle

previste dai numeri 1 e 10 dello stesso articolo, secondo cui sono

ineleggibili coloro che per la carica rivestita (di ecclesiastico, di

magistrato) potrebbero esercitare una captatio benevolentiae. Altre

invece, come l'ineleggibilità per lite pendente, mirano ad assicurare

il disinteresse nell'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira,

per evitare gli inconvenienti che potrebbero insorgere qualora lo

stesso soggetto fosse nel contempo amministratore e litigante.

Tale differenziazione, già posta nella debita luce dalla dottrina

unanime e dalla stessa giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 42

del 1961), non poteva essere ignorata dal legislatore che ha invece

accomunato in uniformità di disciplina le varie ipotesi previste dal

citato art. 15, in evidente contrasto con la diversa ratio ispiratrice

delle medesime e quindi con il principio costituzionale d'uguaglianza.

Va inoltre considerato che la limitazione apposta dalla norma

impugnata al diritto di accedere alle cariche elettive viola altresì

l'art. 51 della Costituzione. È vero infatti che il principio

costituzionale invocato riserva alla legge la determinazione dei

requisiti di volta in volta necessari per essere eleggibili, tuttavia

è già stato affermato da questa Corte che le cause d'ineleggibilità

devono essere rigorosamente contenute entro i limiti di quanto sia

ragionevolmente indispensabile per garantire la soddisfazione delle

esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate (sentenza n. 46 del

1969).

Nella specie si è sopra considerato come l'impedimento ravvisato

dal legislatore nella pendenza di una controversia tributaria con il

Comune, introdotto oltre un secolo fa e riportato nelle varie leggi

succedutesi nel settore, poteva ragionevolmente essere giustificato se

riferito al momento in cui l'ipotizzato conflitto poteva venire a

manifestarsi, mentre appariva ultroneo e irragionevole se rapportato

già al momento delle elezioni.

Lo stesso legislatore, d'altronde, ha preso atto dell'eccessiva

limitazione nascente dalla norma impugnata e l'ha abrogata

esplicitamente, con riferimento a quel settore - quello delle

controversie tributarie - nel quale la potenziale conflittualità tra

ente impositore e contribuente appare quasi normale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, n. 6, del

testo unico approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (art. 15 d.P.R.

5 aprile 1951, n. 203), nella parte relativa alle liti tributarie.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari