Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2025, n. 123, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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Articolo abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2025, n. 123, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
2 pronunce che riguardano l’art. 20, dalle Rassegne del Massimario.
In tema di imposta di successione, l'accettazione beneficiata dell'eredità non determina una deroga al regime dell'obbligazione tributaria di cui al d.lgs. n. 346 del 1990, sotto il profilo della disciplina delle passività fiscalmente rilevanti, venendo piuttosto in rilievo al momento della riscossione dell'imposta - secondo le risultanze dell'attività liquidatoria dei beni ereditari ex artt. 495 e ss c.c. -, al fine di determinare il valore dei beni concretamente ed effettivamente pervenuti all'erede nel rispetto del limite della sua esposizione all'obbligazione tributaria, la quale, pertanto, non potrà essere fatta valere fino a quanto non sia conclusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede beneficiato.
Art. 20 · Art. 484 c.c. · Art. 490 c.c. · Art. 495 c.c.
In tema di imposta di successione, è ammessa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20, commi 1 e 2, e 23, comma 4, del d.lgs. n. 346 del 1990, la deducibilità della passività non dichiarata, il cui fatto generativo sia antecedente alla morte del de cuius, ancorché il suo accertamento e la sua quantificazione intervengano con sentenza definitiva successiva alla morte, sempre che l'interessato ne dimostri l'esistenza, con le modalità previste dal medesimo art. 23, nei sei mesi successivi alla suddetta definitività; il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso dell'imposta, pagata senza tenere conto della passività decorre, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del d.lgs. 346 del 1990, dalla definitività della sentenza.
Art. 20 · Art. 21 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni · Art. 23 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni · Art. 42 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni
Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗ e luglio/agosto 2025 ↗.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 1994 al 1 gennaio 2027. 54 parole tolte, 32 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: ( Art. 12 D.P.R. n. 637/1972) Passivita' deducibili 1. Le passivita' deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese mediche e funerarie indicate nell'articolo 24. 2. La deduzione e' ammessa alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli da 21 a 24.aggiunto: Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 20
aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art20 · fonte del testo
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