Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Passivita' deducibili (articolo 20 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
[2]1. Le passivita' deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese mediche e funerarie indicate nell'articolo 109. 2. La deduzione e' ammessa alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli da 106 a 109.
Testo vigente dal 12 agosto 2025
