Art. 76 — Decadenza dell'azione dell'amministrazione finanziaria
Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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Abrogato dal 1 gennaio 2027
3 pronunce che riguardano l’art. 76, dalle Rassegne del Massimario.
Alla riscossione dell'imposta di registro, per la quale sussiste un autonomo procedimento di liquidazione presidiato dalla decadenza di cui all'art.76 del d.P.R. n. 131 del 1986, è applicabile unicamente il termine decennale di prescrizione, di cui al successivo art. 78, e non la decadenza prevista dall'art. 25, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 602 del 1973 per le imposte dirette e IVA, in ragione del fatto che in tali ipotesi la cartella diviene mezzo per l'esplicazione del procedimento di liquidazione dell'imposta anziché mero strumento di riscossione.
Art. 76 · Art. 78 Testo unico l'imposta di registro · Art. 25 Riscossione imposte sul reddito
"prima casa" - Accorpamento di più unità immobiliari - Spettanza - Condizioni - Fondamento. L'agevolazione fiscale per l'acquisto della cd. "prima casa", nel caso di accorpamento di più unità abitative da destinare ad abitazione non di lusso, postula che la finalità di destinare l'immobile a propria abitazione, dichiarata dal contribuente nell'atto di acquisto, sia realizzata entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell'Ufficio ex art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, decorrente dalla richiesta di registrazione dell'atto, posto che, ove non specificamente fissato dal legislatore, il termine per la verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un beneficio non può essere più ampio di quello previsto per i relativi controlli (i quali, diversamente, non avrebbero alcun senso).
Art. 76
In tema di agevolazioni tributarie, i benefici per l'acquisto della "prima casa" sono riconosciuti anche in presenza del contemporaneo acquisto di più unità immobiliari da adibire ad unica unità abitativa non di lusso e presuppongono il verificarsi effettivo di tale unificazione entro il termine triennale riconosciuto alla Amministrazione finanziaria per effettuare i controlli, oltre il quale non sarebbero più possibili.
Art. 76
Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗, settembre 2025 ↗ e dicembre 2025 ↗.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
7 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 3 ottobre 2024 al 1 gennaio 2027. 401 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articolo 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell'art. 15, lettere c), d) ed e), si e` verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio. Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l'imposta dovuta in base alle denunce prescritte all'art. 19. 1 bis. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all'articolo 52 comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dalla registrazione o dal pagamento dell'imposta principale richiesta dall'ufficio ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis. Salvo quanto disposto nel comma 1 bis, l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica:
tolto: a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale;
tolto: b) dalla data in cui e` stata presentata la denuncia di cui all'articolo 19...; dalla data della notificazione della decisione delle Corti di giustizia tributarie ovvero dalla data in cui la stessa e` divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo di cui all'articolo 72, il termine decorre dalla data di registrazione dell'atto;
tolto: c) dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all'articolo 19, se si tratta di imposta suppletiva. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, l'imposta relativa alle annualita' successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe di cui all'articolo 17, nonche' le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento. L'avviso di liquidazione dell'imposta deve essere notificato al contribuente nei modi stabiliti nel comma 3 dell'art. 52. Le sanzioni amministrative devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per chiedere l'imposta cui le stesse si riferiscono e, se questa non e` dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui e` avvenuta la violazione. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta in caso di registrazione volontaria o quando si faccia uso dell'atto ai sensi dell'art.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art76 · fonte del testo
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