Art. 47
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Le notificazioni alle parti si fanno a cura della segreteria della Commissione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita alla residenza delle parti o, nel caso di elezione di domicilio, al domicilio eletto. L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'avvenuta notificazione. Ricevuto il ricorso, la segreteria provvede, entro dieci giorni, alla sua notificazione all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La segreteria, con successiva comunicazione, fissa un termine di trenta giorni entro il quale il predetto istituto puo' depositare o trasmettere alla segreteria stessa la eventuali controdeduzioni. Il ricorrente, entro trenta giorni dal ricevimento della risposta, puo' replicare definitivamente e, a sua volta, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sempre entro trenta giorni dal ricevimento, puo' controreplicare definitivamente. I documenti che si intendono produrre debbono essere allegati al ricorso o ai relativi scritti difensivi. Il presidente della Commissione, puo', in caso di urgenza, abbreviare i termini suddetti. La Commissione puo' d'ufficio invitare le parti a fornire, entro un determinato termine, chiarimenti o a produrre documenti richiamati negli atti gia' trasmessi.
Testo in vigore dal 13 ottobre 1965 al 18 agosto 2001
