Anche dopo la costituzione della rendita di inabilita' l'istituto assicuratore dispone che l'infortunato si sottoponga a speciali cure mediche e chirurgiche quando siano ritenute utili per la restaurazione della capacita' lavorativa. Durante il periodo delle cure e fin quando l'infortunato non possa attendere al proprio lavoro, l'istituto assicuratore integra la rendita di inabilita' fino alla misura massima dell'indennita' per inabilita' temporanea assoluta. In caso di rifiuto dell'infortunato a sottostare alle cure di cui al primo comma si provvede a norma dell'art. 87. Qualora il collegio arbitrale medico riconosca ingiustificato il rifiuto, l'istituto assicuratore puo' disporre la riduzione della rendita di inabilita' in misura da determinarsi dal collegio stesso. Sono applicabili per le cure chirurgiche di cui il presente articolo le disposizioni dell'articolo precedente. L'Istituto assicuratore puo' anche stipulare accordi con Istituti all'uopo autorizzati per facilitare la rieducazione professionale. La stipulazione di detti accordi deve essere preventivamente autorizzata, di volta in volta, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 213/1983

    Questione inammissibile
    18 luglio 1983

    È inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 89, secondo comma del D.P.R. n. 1124 del 1965, sollevata sostenendo che la norma denunciata, stabilendo che durante il periodo in cui l'infortunato non può attendere al suo lavoro per sottoporsi a cure dirette al recupero della capacità lavorativa l'Istituto assicuratore integra la rendita di inabilità fino alla misura massima dell'indennità per inabilità temporanea, violerebbe il principio di eguaglianza col prevedere un trattamento ingiustificatamente deteriore rispetto a quello stabilito per altre ipotesi di assenza per malattia, in cui al lavoratore spetta tanto la rendita quanto la retribuzione. (Nella specie, controvertendosi sul trattamento dovuto ad un dipendente dell'azienda ferroviaria statale, la Corte ha rilevato che l'ordinanza di rimessione non conteneva, alla stregua dell'oggetto della domanda, i necessari raccordi ermeneutici fra la norma generale denunciata e quella speciale, concernente i ferrovieri, di cui all'art. 41 della legge n. 425 del 1958, come modificata dalla legge n. 304 del 1963).

    Art. 89 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art89 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari