((Con decorrenza dal 1 luglio 1967 agli invalidi per infortunio sul lavoro in agricoltura, gia' indennizzati in capitale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, o in rendita vitalizia costituita a norma dell'articolo 111 del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, per la esecuzione del predetto decreto luogotenenziale, con grado di inabilita' non inferiore al 50 per cento, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili: con grado di inabilita' dal cinquanta al cinquantanove per cento, lire diecimila; con grado di inabilita' dal sessanta al settantanove per cento, lire tredicimila; con grado di inabilita' dall'ottanta all'ottantanove per cento, lire ventiseimila; con grado di inabilita' dal novanta al cento per cento, lire trentaseimila; con grado di inabilita' cento per cento, nei casi nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, a norma dell'articolo 212, lire trentaseimila piu' lire trentamila quale assegno per detta assistenza personale continuativa. Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto, anche sotto diversa denominazione, dall'istituto assicuratore)).

Testo vigente dal 12 aprile 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 aprile 1968

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1965 al 12 aprile 1968. 30 parole tolte, 32 parole aggiunte.

Con decorrenza dal 1 luglio tolto: 1965 aggiunto: 1967 agli invalidi per tolto: infortuni aggiunto: infortunio sul lavoro in agricoltura, gia' indennizzati in capitale ai sensi tolto: dell'art. aggiunto: dell'articolo 3 del decretotolto: -legge aggiunto: legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, o in rendita vitalizia costituita a norma tolto: dell'art. aggiunto: dell'articolo 111 del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, per tolto: l'esecuzione aggiunto: la esecuzione del predetto decreto luogotenenziale, aggiunto: con grado di inabilita' non inferiore al 50 per cento, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili: con grado di inabilita' dal cinquanta al tolto: settantanove aggiunto: cinquantanove per cento, tolto: se titolari di rendita vitalizia, lire cinquemila aggiunto: lire diecimila; con grado di inabilita' dal sessanta al settantanove per cento, tolto: se liquidati in capitale, lire cinquemila aggiunto: lire tredicimila; con grado di inabilita' dall'ottanta all'ottantanove per cento, lire tolto: tredicimila aggiunto: ventiseimila; con grado di inabilita' dal novanta al cento per cento, lire tolto: diciottomila aggiunto: trentaseimila; con grado di inabilita' cento per cento, nei casi nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa tolto: a norma dell'art. 218, lire diciottomilaaggiunto: , a norma dell'articolo 212, lire trentaseimila piu' lire trentamila quale assegno per detta assistenza personale continuativa. Gli assegni di cui tolto: ai aggiunto: al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile corrispostoaggiunto: , anche sotto diversa denominazione tolto: dall'Istitutoaggiunto: , dall'istituto assicuratore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art235 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari