Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative, possono essere stabilite, d'ufficio o su richiesta delle organizzazioni predette o dell'Istituto assicuratore, tabelle di retribuzioni medie o convenzionali per determinati lavori o per determinate localita' o anche per singole imprese o per speciali categorie di prestatori d'opera, da assumere come base della liquidazione delle indennita', fermo rimandendo il disposto dei terzo comma dell'art. 116. ((Le rendite liquidate sulle retribuzioni convenzionali previste dal presente articolo sono riliquidate ogni anno a norma dell'articolo 116 sulla base delle retribuzioni convenzionali in vigore alla scadenza di ciascun anno, sempreche' sia intervenuta una variazione non inferiore al cinque per cento; in mancanza di retribuzioni convenzionali cui fare riferimento si applica il disposto del settimo comma dell'articolo 116. La variazione inferiore al cinque per cento intervenuta nell'anno si computa con quelle verificatesi negli anni successivi per la riliquidazione delle rendite)).18

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 10 maggio 1982, n. 251

18

la L. 10 maggio 1982, n. 251 ha disposto (con l'art. 21) che "Le disposizioni della presente legge, ove non sia prevista una diversa decorrenza, hanno effetto dal 1 gennaio 1982".

Testo vigente dal 30 maggio 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 maggio 1982

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1965 al 30 maggio 1982. 12 parole tolte, 11 parole aggiunte.

… 116. Le rendite liquidate sulle retribuzioni convenzionali previste dal presente articolo sono riliquidate ogni tolto: triennio a norma dell'art. aggiunto: anno a norma dell'articolo 116 sulla base delle retribuzioni convenzionali in vigore alla scadenza di ciascun tolto: triennio aggiunto: anno, sempreche' sia intervenuta una variazione non inferiore al tolto: dieci aggiunto: cinque per cento; in mancanza di retribuzioni convenzionali cui fare riferimentotolto: , si applica il disposto del settimo comma tolto: dell'art. aggiunto: dell'articolo 116. La variazione inferiore al tolto: dieci aggiunto: cinque per cento intervenuta tolto: nel triennio aggiunto: nell'anno si computa con quelle verificatesi tolto: nei trienni aggiunto: negli anni successivi per la riliquidazione delle rendite.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 10 maggio 1982, n. 251

    la L. 10 maggio 1982, n. 251 ha disposto (con l'art. 21) che "Le disposizioni della presente legge, ove non sia prevista una diversa decorrenza, hanno effetto dal 1 gennaio 1982".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art118 · fonte del testo

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