Quando l'assicurato abbandoni, per ragioni profilattiche, la lavorazione cui attendeva e nella quale ha, contratto la malattia, perche' riscontrato affetto da conseguenze dirette di silicosi o di asbestosi con inabilita', permanente di qualunque grado, purche' non superiore all'ottanta per cento ((e, per le malattie denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, con menomazione dell'integrita' psicofisica di qualunque grado, purche' non superiore al 60 per cento)), l'istituto assicuratore corrisponde, per il periodo di un anno ed indipendentemente dalle prestazioni o dalle indennita' che possano spettare per l'accertata riduzione dell'attitudine al lavoro e per le condizioni di famiglia, una rendita di passaggio. Nel caso in cui l'assicurato si occupi in lavorazioni diverse da quelle di cui all'art. 140, tale rendita e' pari ai due terzi della differenza in meno tra la retribuzione giornaliera, determinata ai sensi dell'art. 116, comma secondo, percepita nei trenta giorni precedenti l'abbandono della, lavorazione morbigena e quella, determinata allo stesso modo, percepita per la nuova occupazione. Nel caso in cui l'assicurato rimanga temporaneamente disoccupato, la rendita medesima e' pari ai due terzi della retribuzione giornaliera, determinata ai sensi del precedente comma, percepita negli ultimi trenta giorni di occupazione nella lavorazione morbigena, ed indipendentemente dalla relativa indennita' di disoccupazione. Qualora l'assicurato si rioccupi entro l'anno, si applica il trattamento previsto nel secondo comma. La rendita di passaggio puo' essere concessa una seconda volta, entro il termine massimo di dieci anni dalla sua cessazione, e nei limiti di durata e di misura fissati dai precedenti commi, quando anche la successiva lavorazione, non compresa fra quelle di cui all'articolo 140, risulti dannosa all'assicurato, influendo sull'ulteriore corso della malattia.26 La rendita di passaggio e' in ogni caso ridotta in misura tale che sommata con le indennita' spettanti per la riduzione della capacita' lavorativa e rispettivamente con la retribuzione relativa alla nuova occupazione o con l'indennita' di disoccupazione, non superi la retribuzione percepita nella lavorazione nella quale l'assicurato ha contratto la malattia. La rendita decorre dalla data dell'effettivo abbandono del lavoro. Qualora il lavoratore venga sottoposto ad accertamenti o cure per i quali fruisca del relativo assegno giornaliero, la rendita di passaggio decorre dal giorno successivo alla data di cessazione dell'assegno medesimo.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

26

La Corte Costituzionale con sentenza del 10 - 18 febbraio 1988 n. 178 ( in G.U. 1a s.s. 24.02.1988 n. 8) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 150, comma quinto, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che la rendita ivi indicata possa essere concessa anche quando non sia stata corrisposta quella prevista dal primo comma dello stesso articolo, sempre che ricorrano tutte le altre condizioni in esso prescritte."

Testo vigente dal 1 gennaio 2007

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 178/1988

    Ha colpito questo articolo
    18 febbraio 1988

    La rendita di passaggio costituisce un incentivo al lavoratore per indurlo ad abbandonare al piu` presto l'ambiente di lavoro morbigeno - prima che la malattia professionale lo renda del tutto inabile al lavoro - ed e` finalizzata, ai sensi dell'art. 38, comma secondo, Cost., a sopperire alle conseguenti esigenze di vita e di bisogno del lavoratore stesso, quali quelle derivanti dalla disoccupazione o dalla differenza di mercede tra l'occupazione morbigena abbandonata e la nuova. Tale rendita spetta nel momento in cui la predetta esigenza si sia verificata, non rilevando percio`, se cio` avvenga, nel caso in cui all'art. 150 del d.P.R. n. 1124 del 1965, soltanto al momento dell'abbandono della seconda lavorazione e non al momento dell'abbandono della prima lavorazione. Va pertanto dichiarata - per violazione del citato art. 38, comma secondo, Cost. - l'illegittimita` costituzionale dell'art. 150, comma quinto, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che la rendita ivi indicata, possa essere concessa anche quando non sia stata corrisposta quella prevista dal primo comma dello stesso articolo, sempre che ricorrano tutte le altre condizioni in esso prescritte.

    Art. 150 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2007

Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 1988 al 1 gennaio 2007. 25 parole aggiunte.

… di asbestosi con inabilita', permanente di qualunque grado, purche' non superiore all'ottanta per cento aggiunto: e, per le malattie denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, con menomazione dell'integrita' psicofisica di qualunque grado, purche' non superiore al 60 per cento, l'istituto assicuratore corrisponde, per il periodo di un anno ed indipendentemente dalle prestazioni …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art150 · fonte del testo

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