Art. 78 d.P.R. 633/1972 — Applicazione graduale dell'imposta per generi alimentari di prima necessità e prodotti tessili

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 agosto 1974 al 18 ottobre 1975. Leggi il testo vigente →

Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari, che secondo le disposizioni in vigore alla data del 31 dicembre 1972 sono esenti dall'imposta generale sull'entrata e dall'imposta prevista nel primo comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' ridotta all'uno per cento per gli anni 1973 e 1974 e al tre per cento per gli anni 1975 e 1976. 4 Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari per i quali l'imposta generale sull'entrata e la parallela imposta sull'importazione si applicano con aliquota ordinaria o condensata non superiore al 3 per cento, l'aliquota dell'IVA si applica nella misura del 3 per cento per gli anni 1973 e 1974. 1 4 Per le cessioni e le importazioni dei prodotti tessili, di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757 e successive modificazioni, le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto sono ridotte, per gli anni 1973 e 1974, al sei per cento per quelli soggetti all'aliquota del dodici per cento ed al nove per cento per quelli soggetti all'aliquota del diciotto per cento. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 27 e al n. 2) dell'art. 31, la percentuale di diminuzione e' stabilita nella misura dell'1 per cento per le operazioni soggette all'aliquota dell'uno per cento, del 2,90 per cento per quelle soggette all'aliquota del tre per cento, del 5,65 per cento per quelle soggette all'aliquota del sei per cento e dell'8,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del nove per cento.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 1972, n.821

1

La L. 23 dicembre 1972, n.821 ha disposto (con l'art. 3) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1973.

D.L. 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 383

4

Il D.L. 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 383, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La riduzione al sei per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'art. 78, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' prorogata al 31 dicembre 1975". Ha inoltre disposto (con l'art. 5-bis) che "La riduzione all'1 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 78, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' prorogata al 31 dicembre 1975".

Testo in vigore dal 29 agosto 1974 al 18 ottobre 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

11 versioni dal 1972

1972oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 1 gennaio 1981 — 1 gennaio 2027in vigoreper 46 anni
  3. 24 dicembre 1978 — 1 gennaio 1981per 2 anni
  4. 14 dicembre 1977 — 24 dicembre 1978per un anno
  5. 9 aprile 1977 — 14 dicembre 1977per 8 mesi
  6. 25 dicembre 1976 — 9 aprile 1977per 4 mesi
  7. 18 ottobre 1975 — 25 dicembre 1976per un anno
  8. 29 agosto 1974 — 18 ottobre 1975per un anno
  9. 9 luglio 1974 — 29 agosto 1974per un mese
  10. 13 gennaio 1973 — 9 luglio 1974per un anno
  11. 11 novembre 1972 — 13 gennaio 1973testo originarioper 2 mesi

Che cosa è cambiato dal 29 agosto 1974

Confronto con la versione in vigore dal 9 luglio 1974 al 29 agosto 1974.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art78 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari