Art. 79 d.P.R. 633/1972 — Applicazione dell'imposta nel settore edilizio
Articolo soppresso dal d.p.r. 29 gennaio 1979, n.24.
Abrogato dal 1 aprile 1979
Articolo soppresso dal d.p.r. 29 gennaio 1979, n.24.
Abrogato dal 1 aprile 1979
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3 versioni dal 1972
Confronto con la versione in vigore dal 29 agosto 1974 al 1 aprile 1979. 90 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Per le cessioni dei fabbricati o porzioni di fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni effettuate dalle imprese costruttrici, e per le prestazioni di servizi effettuate in dipendenza dei contratti di appalto e di mutuo relativi alla costruzione dei fabbricati stessi, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' ridotta al tre per cento fino al termine che sara' stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi dell'art. 9, n. 6) o del sesto comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1979, N.24
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art79 · fonte del testo
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