Art. 78 d.P.R. 633/1972 — Applicazione graduale dell'imposta per generi alimentari di prima necessità e prodotti tessili

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Articolo abrogato dal d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10.

Abrogato dal 1 gennaio 2027

Norme correlate

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 1972

1972oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 1 gennaio 1981 — 1 gennaio 2027in vigoreper 46 anni
  3. 24 dicembre 1978 — 1 gennaio 1981per 2 anni
  4. 14 dicembre 1977 — 24 dicembre 1978per un anno
  5. 9 aprile 1977 — 14 dicembre 1977per 8 mesi
  6. 25 dicembre 1976 — 9 aprile 1977per 4 mesi
  7. 18 ottobre 1975 — 25 dicembre 1976per un anno
  8. 29 agosto 1974 — 18 ottobre 1975per un anno
  9. 9 luglio 1974 — 29 agosto 1974per un mese
  10. 13 gennaio 1973 — 9 luglio 1974per un anno
  11. 11 novembre 1972 — 13 gennaio 1973testo originarioper 2 mesi

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2027

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1981 al 1 gennaio 2027. 198 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari, che secondo le disposizioni in vigore alla data del 31 dicembre 1972 sono esenti dall'imposta generale sull'entrata e dall'imposta prevista nel primo comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' ridotta all'uno per cento per gli anni 1973 e 1974 e al tre per cento per gli anni 1975 e 1976. Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari per i quali l'imposta generale sull'entrata e la parallela imposta sull'importazione si applicano con aliquota ordinaria o condensata non superiore al 3 per cento, l'aliquota dell'IVA si applica nella misura del 3 per cento per gli anni 1973 e 1974. Per le cessioni e le importazioni dei prodotti tessili, di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757 e successive modificazioni, le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto sono ridotte, per gli anni 1973 e 1974, al sei per cento per quelli soggetti all'aliquota del dodici per cento ed al nove per cento per quelli soggetti all'aliquota del diciotto per cento. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1980, N. 889.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art78 · fonte del testo

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