Art. 78 d.P.R. 633/1972 — Applicazione graduale dell'imposta per generi alimentari di prima necessità e prodotti tessili

Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari, che secondo le disposizioni in vigore alla data del 31 dicembre 1972 sono esenti dall'imposta generale sull'entrata e dall'imposta prevista nel primo comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' ridotta all'uno per cento per gli anni 1973 e 1974 e al tre per cento per gli anni 1975 e 1976. 4 8 11 13a 18a Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari per i quali l'imposta generale sull'entrata e la parallela imposta sull'importazione si applicano con aliquota ordinaria o condensata non superiore al 3 per cento, l'aliquota dell'IVA si applica nella misura del 3 per cento per gli anni 1973 e 1974. 1 4 8 11 13a 18a Per le cessioni e le importazioni dei prodotti tessili, di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757 e successive modificazioni, le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto sono ridotte, per gli anni 1973 e 1974, al sei per cento per quelli soggetti all'aliquota del dodici per cento ed al nove per cento per quelli soggetti all'aliquota del diciotto per cento.8 11 12 13a 18a ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1980, N. 889)).

Gli interventi su questo articolo(7)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 1972, n.821

1

La L. 23 dicembre 1972, n.821 ha disposto (con l'art. 3) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1973.

D.L. 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 383

4

Il D.L. 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 383, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La riduzione al sei per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'art. 78, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' prorogata al 31 dicembre 1975". Ha inoltre disposto (con l'art. 5-bis) che "La riduzione all'1 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 78, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' prorogata al 31 dicembre 1975".

D.L. 13 agosto 1975, n.377, convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 493

8

Il D.L. 13 agosto 1975, n.377, convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 493, ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che "Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, rispettivamente, nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato con la legge 23 dicembre 1972, n. 821, e con il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 383, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1976."

11

Il D.L. 23 dicembre 1976, n.852, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 1977, n. 31, ha disposto (con l'art. 1) che "Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, rispettivamente, nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato con la legge 23 dicembre 1972, n. 821, con il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383 e con la legge 16 ottobre 1975, n. 493, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1977."

D.L. 7 febbraio 1977, n.15, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 1977, n. 102

12

Il D.L. 7 febbraio 1977, n.15, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 1977, n. 102, ha disposto (con l'art. 12, comma 3) che "Per le cessioni e importazioni dei prodotti tessili di cui al terzo comma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota ridotta del sei per cento e' elevata al nove per cento".

D.L. 9 dicembre 1977, n.893 convertito senza modificazioni dalla L. 1 febbraio 1978, n.20

13a

Il D.L. 9 dicembre 1977, n.893 convertito senza modificazioni dalla L. 1 febbraio 1978, n.20 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che " Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 9 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, per i prodotti alimentari e per i prodotti tessili, nel primo, nel secondo e terzo comma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano fino al 31 dicembre 1978."

D.L. 23 dicembre 1978, n.816 convertito con modificazioni dalla L. 19 febbraio 1979, n.53

18a

Il D.L. 23 dicembre 1978, n.816 convertito con modificazioni dalla L. 19 febbraio 1979, n.53 ha disposto (con l'art. 1) che "Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 9 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, per i prodotti alimentari e per i prodotti tessili, nel primo, nel secondo e terzo comma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano fino al 31 dicembre 1979."

Testo vigente dal 1 gennaio 1981 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 1972

1972oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 1 gennaio 1981 — 1 gennaio 2027in vigoreper 46 anni
  3. 24 dicembre 1978 — 1 gennaio 1981per 2 anni
  4. 14 dicembre 1977 — 24 dicembre 1978per un anno
  5. 9 aprile 1977 — 14 dicembre 1977per 8 mesi
  6. 25 dicembre 1976 — 9 aprile 1977per 4 mesi
  7. 18 ottobre 1975 — 25 dicembre 1976per un anno
  8. 29 agosto 1974 — 18 ottobre 1975per un anno
  9. 9 luglio 1974 — 29 agosto 1974per un mese
  10. 13 gennaio 1973 — 9 luglio 1974per un anno
  11. 11 novembre 1972 — 13 gennaio 1973testo originarioper 2 mesi

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1981

Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 1978 al 1 gennaio 1981. 76 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… cento ed al nove per cento per quelli soggetti all'aliquota del diciotto per cento. tolto: Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 27 e al n. 2) dell'art. 31, la percentuale di diminuzione e' stabilita nella misura dell'1 per cento per le operazioni soggette all'aliquota dell'uno per cento, del 2,90 per cento per quelle soggette all'aliquota del tre per cento, del 5,65 per cento per quelle soggette all'aliquota del sei per cento e dell'8,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del nove per cento aggiunto: COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1980, N. 889.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art78 · fonte del testo

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