Art. 90 d.P.R. 633/1972 — Abolizione dell'imposta generale sull'entrata e di altri tributi

Con decorrenza dal 1° gennaio 1973 cessano di avere applicazione:

  • 1)l'imposta generale sull'entrata, la corrispondente imposta prevista nel primo comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni e l'imposta di conguaglio dovuta per il fatto dell'importazione di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni;
  • 2)le tasse di bollo sui documenti di trasporto, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato dalla legge 24 febbraio 1953, n. 143, e successive modificazioni, e le tasse erariali sui trasporti, di cui al testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;
  • 3)la tassa di bollo sulle carte da giuoco, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277, e successive modificazioni;
  • 4)la tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e radioriceventi, di cui alla legge 15 dicembre 1960, n. 1560;
  • 5)l'imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono, di cui alla legge 1 luglio 1961, n. 569;
  • 6)l'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro, di cui al decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1 e successive modificazioni;
  • 7)l'imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a trenta gradi centigradi, di cui al decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843 convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 949, e successive modificazioni;
  • 8)l'imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a dodici gradi centigradi comunque ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, di cui al decreto-legge 26 novembre 1954, n. 1080, convertito nella legge 20 dicembre 1954, n. 1219, e successive modificazioni;
  • 9)l'imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e vegetale con punto di solidificazione inferiore a quarantotto gradi centigradi nonche' sulle materie grasse classificabili ai termini della tariffa doganale come acidi grassi, di cui al decreto-legge 31 ottobre 1956, n. 1194, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1386, e successive modificazioni;
  • 10)l'imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica, di cui al regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 954, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 214, e successive modificazioni;
  • 11)l'imposta di fabbricazione sui surrogati del caffe', di cui al testo unico approvato con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924, e successive modificazioni;
  • 12)le sovrimposte di confine corrispondenti alle imposte di fabbricazione di cui ai numeri precedenti;
  • 13)l'imposta erariale sul consumo del gas, di cui al testo unico approvato con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924, e successive modificazioni;
  • 14)l'imposta di consumo sul sale e l'imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette, di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;
  • 15)le imposte comunali di consumo, di cui al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e al regolamento approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, e successive modificazioni, nonche' il diritto speciale sulle acque da tavola di cui alla legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni;
  • 16)l'imposta erariale sulla pubblicita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342;
  • 17)la tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o contro pegno, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, e successive modificazioni;
  • 18)il diritto speciale sull'ammontare lordo dei pedaggi autostradali, di cui al decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
  • 19)l'imposta sulle utenze telefoniche, di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1379, e successive modificazioni;
  • 20)le addizionali ai tributi di cui ai numeri precedenti. Restano fermi gli obblighi, anche formali, derivanti da rapporti sorti anteriormente al 1° gennaio 1973 relativamente ai tributi indicati nel presente articolo.

Testo vigente dal 11 novembre 1972 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art90 · fonte del testo

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