Art. 73 d.P.R. 633/1972 — Modalità e termini speciali

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Il Ministro per le finanze, con propri decreti, puo' determinare le modalita' e i termini per l'emissione, la numerazione, la registrazione e la conservazione delle fatture o per la registrazione dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla stessa impresa in diversi settori di attivita' ovvero a mezzo di sedi secondarie o altre dipendenze di cui al secondo comma dell'art. 35, nonche' per l'emissione delle fatture relative a cessioni di beni il cui prezzo e' commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione dell'operazione. 3 Con decreti del Ministro per le finanze possono inoltre essere determinate le formalita' che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione della imposta, la restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione gratuita di beni invenduti, previste da disposizioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 6 luglio 1974, n. 260, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 354

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Il D.L. 6 luglio 1974, n. 260, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 354, ha disposto (con l'art. 2-bis) che "All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al primo comma, dopo la parola: "operazioni", sono aggiunte le seguenti: "Lo stesso Ministro, con propri decreti, puo' altresi' determinare, per gli esercenti arti e professioni, le modalita' ed i termini per l'emissione, la numerazione, la registrazione e la conservazione delle fatture relativamente ad operazioni per le quali si rende particolarmente onerosa e complessa l'osservanza degli obblighi di cui al titolo II del presente decreto"".

Testo in vigore dal 21 agosto 1974 al 29 dicembre 1974

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 73 d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 16016/2026

    25 maggio 2026

    Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per l'applicazione della disciplina della liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, l'ente o la società controllante, come previsto dall'art. 2 del d.m. 13 dicembre 1979, può esercitare il possesso delle quote o delle azioni superiori al cinquanta per cento sia in via diretta che in via indiretta, rilevando, quanto a quest'ultimo, anche il possesso delle quote o delle azioni superiori al cinquanta per cento della società controllata conseguito sommando le quote o le azioni possedute da più società direttamente controllate.

    Art. 73 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di maggio 2026, p. 265 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 167/2026

    3 gennaio 2026

    In tema di liquidazione dell'IVA di gruppo, la compensazione è configurabile soltanto per i crediti che siano confluiti nella dichiarazione presentata dalla controllante ed influiscano sull'imposta complessivamente dovuta da quest'ultima e dalle controllate (le quali restano responsabili, quali soggetti passivi d'imposta, a norma dell'art. 73, comma 3, penultimo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972), mentre non è ammissibile, per difetto del presupposto della reciprocità, in relazione a debiti e crediti che non confluiscano nella dichiarazione iva di gruppo, trattandosi di poste delle quali va esclusa la cessione ed in relazione alle quali, per conseguenza, la controllante non ha alcuna legittimazione.

    Art. 73 d.P.R. 633/1972 · Art. 1241 c.c.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 103 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 21 agosto 1974

Confronto con la versione in vigore dal 11 novembre 1972 al 21 agosto 1974.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 6 luglio 1974, n. 260, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 354

    Il D.L. 6 luglio 1974, n. 260, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 354, ha disposto (con l'art. 2-bis) che "All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al primo comma, dopo la parola: "operazioni", sono aggiunte le seguenti: "Lo stesso Ministro, con propri decreti, puo' altresi' determinare, per gli esercenti arti e professioni, le modalita' ed i termini per l'emissione, la numerazione, la registrazione e la conservazione delle fatture relativamente ad operazioni per le quali si rende particolarmente onerosa e complessa l'osservanza degli obblighi di cui al titolo II del presente decreto"".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art73 · fonte del testo

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