Art. 73 d.P.R. 633/1972 — Modalità e termini speciali
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Il Ministro per le finanze, con propri decreti, puo' determinare le modalita' e i termini per l'emissione, la numerazione, la registrazione e la conservazione delle fatture o per la registrazione dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla stessa impresa in diversi settori di attivita' ovvero a mezzo di sedi secondarie o altre dipendenze di cui al secondo comma dell'art. 35, nonche' per l'emissione delle fatture relative a cessioni di beni il cui prezzo e' commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione dell'operazione. 3 Con decreti del Ministro per le finanze possono inoltre essere determinate le formalita' che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione della imposta, la restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione gratuita di beni invenduti, previste da disposizioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 6 luglio 1974, n. 260, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 354
3Il D.L. 6 luglio 1974, n. 260, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 354, ha disposto (con l'art. 2-bis) che "All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al primo comma, dopo la parola: "operazioni", sono aggiunte le seguenti: "Lo stesso Ministro, con propri decreti, puo' altresi' determinare, per gli esercenti arti e professioni, le modalita' ed i termini per l'emissione, la numerazione, la registrazione e la conservazione delle fatture relativamente ad operazioni per le quali si rende particolarmente onerosa e complessa l'osservanza degli obblighi di cui al titolo II del presente decreto"".
Testo in vigore dal 21 agosto 1974 al 29 dicembre 1974
