Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 171). Fonte: art. 171, comma 1, d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]semplificata (articolo 21-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

[2]1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 72, la fattura di ammontare complessivo non superiore a cento euro, nonche' la fattura rettificativa di cui all'articolo 92, puo' essere emessa in modalita' semplificata recando, in luogo di quanto previsto dall'articolo 72, almeno le seguenti indicazioni:

  • a)data di emissione;
  • b)numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
  • c)ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  • d)numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
  • e)ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato puo' essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
  • f)descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
  • g)ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
  • h)per le fatture emesse ai sensi dell'articolo 92, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate. 2. La fattura semplificata non puo' essere emessa per le seguenti tipologie di operazioni:
  • a)cessioni intraunionali di cui all'articolo 39;
  • b)operazioni di cui all'articolo 72, comma 7, lettera a). 3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze puo' innalzare fino a quattrocento euro il limite di cui al comma 1, ovvero consentire l'emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell'ambito di specifici settori di attivita' o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 27, comma 4, e all'articolo 72, comma 2.

Testo vigente dal 30 gennaio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10~art73 · fonte del testo

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