Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 171). Fonte: art. 171, comma 1, d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]speciali e di attuazione (articolo 70-duodecies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

[2]1. Le modalita' e i termini speciali di emissione, numerazione e registrazione delle fatture nonche' di esecuzione delle liquidazioni e dei versamenti periodici stabiliti dai decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 81, comma 2, 91 e 139 si applicano alle operazioni soggette a tali disposizioni effettuate dal gruppo IVA. 2. Se al gruppo IVA partecipano una o piu' banche, alle operazioni riferibili a queste ultime si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2004, n. 75. 3. Se al gruppo IVA partecipano una o piu' societa' assicurative, alle operazioni riferibili a queste ultime si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1989. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, secondo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche nei casi in cui una societa' di gestione di fondi partecipi a un gruppo IVA. 5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente titolo nonche' le modalita' e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle stesse. 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente titolo. 7. In caso di adesione al regime ((di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)), da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 123, il predetto regime si estende obbligatoriamente a tutte le societa' partecipanti al gruppo IVA. Tale estensione si verifica anche nel caso in cui l'opzione per il gruppo IVA venga esercitata da un soggetto che abbia gia' aderito al regime. Nelle more del perfezionamento del procedimento di adesione al regime da parte di tutti i partecipanti al gruppo IVA, l'esclusione del regime ((di cui all'articolo 147, comma 7, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)) non puo' essere dichiarata per cause connesse all'estensione di cui al presente comma.

Testo vigente dal 7 agosto 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 2026 al 7 agosto 2026. 21 parole tolte, 36 parole aggiunte.

… per l'attuazione del presente titolo. 7. In caso di adesione al regime di cui tolto: al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, aggiunto: alla parte II, titolo I, capo II, sezione VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione di cui … parte di tutti i partecipanti al gruppo IVA, l'esclusione del regime di cui all'articolo tolto: 7, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2015 aggiunto: 147, comma 7, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento non puo' essere dichiarata per cause connesse all'estensione di cui al presente comma.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10~art131 · fonte del testo

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