Art. 61 d.P.R. 633/1972
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 novembre 2024 al 27 marzo 2025. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d. lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
Abrogato dal 29 novembre 2024
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Articolo abrogato dal d. lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
Abrogato dal 29 novembre 2024
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
L'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, fa obbligo all'autorità giurisdizionale, che sollevi questione di legittimità costituzionale, di riferire nell'ordinanza di rimessione i termini ed i motivi della questione, per cui s'impone una declaratoria di manifesta inammissibilità per assoluto difetto di rilevanza qualora il giudice remittente si limiti a criticare gli articoli delle leggi impugnate senza alcun riferimento alla fattispecie concreta e senza motivare in punto di rilevanza, ne' sulle ragioni della denunziata incompatibilità. (Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine agli artt. 17, 18 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, 58, 60, 61, 62 e l'intero titolo III del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché in ordine all'art. 10 n. 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (riguardanti tutti il contenzioso tributario), con riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 76, 97, 101, secondo comma, 104 e 113 Cost.). - S. nn. 29/1982; 158/1982.
Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 24 cost. · Art. 53 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
7 versioni dal 1972
Confronto con la versione in vigore dal 9 giugno 2001 al 29 novembre 2024.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173
Il D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, ha disposto (con l'art. 101, comma 2, lettera c)) l'abrogazione dell'art. 61, primo comma, primo periodo, limitatamente alle parole «o del separato avviso di cui al terzo comma dell'articolo 58», e secondo periodo. Ha inoltre disposto (con l'art. 102, comma 1) che "Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art61 · fonte del testo
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