Art. 261
Il d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 ha confermato l'abrogazione del presente articolo.
Abrogato dal 27 marzo 2025
Il d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 ha confermato l'abrogazione del presente articolo.
Abrogato dal 27 marzo 2025
5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 101 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 261 e 262, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette) che prevede la dichiarazione del fallimento fiscale nei confronti dell'imprenditore che si sia reso moroso nel pagamento di almeno sei rate di imposte ancorché la iscrizione a ruolo sia provvisoria. La differenza tra l'imprenditore commerciale che abbia contestato l'accertamento tributario e l'imprenditore commerciale che non ha effettuato alcuna contestazione con la conseguenza che il credito tributario è definitivo non costituisce ai fini della disciplina del fallimento fiscale elemento decisivo che imponga una diversità di disciplina: pertanto gli artt. 261 e 262 che ai fini della dichiarazione del fallimento fiscale non distinguono tra le due ipotesi non sono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Art. 101 cost. · Art. 261 Testo unico imposte dirette · Art. 262 Testo unico imposte dirette · Art. 3 Testo unico imposte dirette
La questione di legittimità costituzionale degli artt. 261 e 262 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, sulle imposte dirette, sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione, per la parte in cui le dette norme prevedono che l'Amministrazione finanziaria promuove la dichiarazione di fallimento del contribuente in luogo dell'ammenda nel caso di morosità nel pagamento delle imposte dovute su redditi derivanti da imprese commerciali, è manifestamente infondata essendo stata già esaminata e ritenuta infondata con la sentenza n. 114 del 18 giugno 1970, e non sussistendo motivi per discostarsi da tale decisione.
Art. 3 cost. · Art. 261 Testo unico imposte dirette · Art. 262 Testo unico imposte dirette · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 261, comma quarto, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette,approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione, e in relazione alla legge di delega 5 gennaio 1956, n. 1, in quanto la stessa questione è già stata dichiarata non fondata con sentenza n. 93 del 1971 e non sono stati addotti ne' sussistono motivi che possano indurre ad una diversa decisione.
Art. 76 cost. · Art. 261 Testo unico imposte dirette · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
La norma contenuta nell'art. 261, quarto comma, del vigente T.U. sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 - la quale prevede e punisce con la reclusione fino a tre mesi il fatto del contribuente incorso in morosità che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte dovute abbia compiuto, sui propri o altrui beni, atti fraudolenti che rendano in tutto o in parte inefficace l'esecuzione esattoriale - non crea una nuova figura di reato rispetto a quella preveduta nell'art. 30 del r.d. 17 settembre 1951, n. 1608. Essa, pertanto, non eccede dai limiti della delega legislativa contenuta nell'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e, conseguentemente, non viola l'art. 76 della Costituzione.
Art. 76 cost. · Art. 261 Testo unico imposte dirette
Svolge funzione giurisdizionale il Consiglio nazionale forense quando decide sui ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine riguardanti la sospensione dall'esercizio professionale in base all'art. 261 del T.U. delle imposte dirette. Infatti in tale fase al Consiglio nazionale è sempre attribuito un notevole margine di giudizio sia sulla legittimità della procedura, sia sulla obiettiva applicazione della legge.
Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 261 Testo unico imposte dirette · Art. 262 Testo unico imposte dirette
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1974 al 27 marzo 2025. 23 parole aggiunte in 2 capoversi.
aggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 261
aggiunto: IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art261 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.