Art. 61 d.P.R. 633/1972
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 giugno 2001 al 29 novembre 2024. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d. lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
Abrogato dal 9 giugno 2001
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Articolo abrogato dal d. lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
Abrogato dal 9 giugno 2001
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
L'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, fa obbligo all'autorità giurisdizionale, che sollevi questione di legittimità costituzionale, di riferire nell'ordinanza di rimessione i termini ed i motivi della questione, per cui s'impone una declaratoria di manifesta inammissibilità per assoluto difetto di rilevanza qualora il giudice remittente si limiti a criticare gli articoli delle leggi impugnate senza alcun riferimento alla fattispecie concreta e senza motivare in punto di rilevanza, ne' sulle ragioni della denunziata incompatibilità. (Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine agli artt. 17, 18 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, 58, 60, 61, 62 e l'intero titolo III del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché in ordine all'art. 10 n. 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (riguardanti tutti il contenzioso tributario), con riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 76, 97, 101, secondo comma, 104 e 113 Cost.). - S. nn. 29/1982; 158/1982.
Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 24 cost. · Art. 53 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
7 versioni dal 1972
Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1998 al 9 giugno 2001. 78 parole tolte, 5 parole aggiunte.
tolto: Le pene pecuniarie e le soprattasse irrogate dagli uffici dell'imposta sul valore aggiunto devono essere pagate nei modi indicati nel quarto comma dell'art. 38, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di rettifica o di accertamento con il quale sono state irrogate.... PERIODOaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. tolto: 18 DICEMBRE 1997 aggiunto: 26 FEBBRAIO 1999, N.tolto: 471. In caso di ritardo nel pagamento si applicano gli interessi calcolati al saggio indicato nell'art. 38-bis, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione dell'avviso o della sentenza o decisione definitiva. aggiunto: 46
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art61 · fonte del testo
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