Art. 60 d.P.R. 633/1972 — Pagamento delle imposte accertate
Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
1 pronuncia che riguarda l’art. 60 d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.
In tema di IVA, è legittimo e conforme al diritto unionale l'atto impositivo con il quale l'amministrazione finanziaria recuperi a tassazione i maggiori ricavi considerando le somme oggetto di recupero non comprensive di tale imposta, in quanto l'art. 60, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972, prevede che il contribuente possa rivalersi nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi, recuperando l'IVA relativa ad avvisi di accertamento o rettifica, così consentendo di mantenere la neutralità fiscale dell'imposta, senza che possa avere rilievo l'eventuale difficoltà materiale di recupero dell'IVA liquidata dall'Ufficio.
Art. 60 d.P.R. 633/1972
Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.
4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
L'art. 60 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 - disponendo che, in caso di pendenza di ricorso giurisdizionale avverso l'accertamento I.V.A., il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta deve essere eseguito, per un terzo dell'ammontare accertato dall'ufficio, entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo avviso - non pone alcuna condizione di procedibilita` all'azione giudiziaria (e dunque non costituisce applicazione del principio del solve et repete), ma e` espressione del principio della normale esecutorieta` dei provvedimenti amministrativi. (Manifesta infondatezza - gia` dichiarata con ord. n. 176/1985 - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 60 cit., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.).
Art. 34 d.P.R. 633/1972 · Art. 45 cost. · Art. 60 d.P.R. 633/1972 · Art. 3 cost.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., dell'art. 60 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui dispone che, se il contribuente propone ricorso contro l'accertamento, il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta dev'essere eseguito per un terzo dell'ammontare accertato dall'ufficio, entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo avviso, in quanto, come già affermato, detto articolo non pone alcuna condizione di procedibilità all'azione giudiziaria e quindi non costituisce espressione del principio del solve et repete. Viceversa, disponendo il pagamento graduale dell'imposta accertata nel corso del procedimento giurisdizionale, è espressione del principio della normale esecutorietà dei provvedimenti amministrativi, la cui non contrarietà agli artt. 3, 24 e 113 Cost. è stata già espressamente riconosciuta. - S. nn. 21 e 79/1961; 63/1982 e O. nn. 168 e 367/1983.
Art. 60 d.P.R. 633/1972 · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost.
L'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, fa obbligo all'autorità giurisdizionale, che sollevi questione di legittimità costituzionale, di riferire nell'ordinanza di rimessione i termini ed i motivi della questione, per cui s'impone una declaratoria di manifesta inammissibilità per assoluto difetto di rilevanza qualora il giudice remittente si limiti a criticare gli articoli delle leggi impugnate senza alcun riferimento alla fattispecie concreta e senza motivare in punto di rilevanza, ne' sulle ragioni della denunziata incompatibilità. (Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine agli artt. 17, 18 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, 58, 60, 61, 62 e l'intero titolo III del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché in ordine all'art. 10 n. 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (riguardanti tutti il contenzioso tributario), con riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 76, 97, 101, secondo comma, 104 e 113 Cost.). - S. nn. 29/1982; 158/1982.
Art. 10 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria · Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 24 cost.
Per capacita` contributiva deve intendersi la idoneita` del soggetto all'obbligazione d'imposta desumibile dal presupposto economico al quale la prestazione risulta collegata; e tale presupposto consiste in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza secondo valutazioni riservate al legislatore ordinario, salvo il controllo, sotto il profilo dell'arbitrarieta` o irrazionalita`, da parte del giudice delle leggi. La capacita` contributiva e` principio che regola sul piano sostanziale la legittimita` della imposizione tributaria e non concerne affatto il quomodo della riscossione dei tributi, che e` del tutto estraneo alla previsione del precetto costituzionale suddetto (non fondatezza della questione di legittimita` degli artt. 15, 39 e 54 del d.P.R. 29.9.1973 n. 602 e dell'art. 62 del d.P.R. 26.10.1972 n. 633 in riferimento all'art. 53 Cost.). - cfr. SS.nn. 144/1972, 201/1975, 62/1977.
Art. 15 Riscossione imposte sul reddito · Art. 39 Riscossione imposte sul reddito · Art. 54 Riscossione imposte sul reddito · Art. 60 d.P.R. 633/1972
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
9 versioni dal 1972
Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 2025 al 1 gennaio 2027. 284 parole tolte, 7 parole aggiunte.
tolto: L'imposta o la maggiore imposta accertata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto deve essere pagata dal contribuente entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di rettifica. ILaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 24 MARZO 2025 aggiunto: 5 AGOSTO 2026, N. tolto: 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA. IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA. IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA. IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA. L'imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, e' iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e alla sopratassa di cui all'articolo 44. La stessa procedura deve intendersi applicabile per la maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati dall'ufficio in sede di controllo della dichiarazione. L'ufficio, prima dell'iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, con applicazione della soprattassa pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno. Le somme dovute devono essere versate direttamente all'ufficio con le modalita' di cui all'articolo 38, quarto comma. Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente puo' esercitare il diritto alla detrazione, al piu' tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione. aggiunto: 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art60 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.