Decreto IVA

Art. 58 d.P.R. 633/1972

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In caso di violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle sopratasse previste nel titolo terzo. Per le violazioni che danno luogo a rettifica o ad accertamento dell'imposta la irrogazione delle sanzioni e' comunicata al contribuente con lo stesso avviso di rettifica o di accertamento. Per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento dell'imposta l'ufficio puo' provvedere in qualsiasi momento, con separati avvisi da notificare a norma del primo comma dell'art. 56, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione. Per le violazioni constatate in occasione degli accessi, verifiche o indagini eseguiti ai sensi dell'art. 52 la pena pecuniaria non puo' essere irrogata qualora nel termine di trenta giorni dalla data del relativo verbale sia stata versata all'ufficio una somma pari ad un sesto del massimo della pena. Nelle ipotesi previste nell'art. 50 l'azione penale ha corso dopo che l'accertamento dell'imposta e' divenuto definitivo e la prescrizione del reato e' sospesa fino alla stessa data.

Testo in vigore dal 11 novembre 1972 al 1 febbraio 1979

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 5/1993

    Ha colpito questo articolo
    19 gennaio 1993

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, ultimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) nella parte in cui stabilisce che la decisione della commissione tributaria, divenuta definitiva, fa stato nel processo penale per il reato previsto dall'art. 50, primo comma, dello stesso d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633. Così…

    Art. 58 d.P.R. 633/1972 · Art. 50 d.P.R. 633/1972

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  • Sentenza n. 207/1988

    Ha colpito questo articolo
    25 febbraio 1988

    a) Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Commissione tributaria di secondo grado di Alessandria e dalle Commissioni tributa…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 41 d.P.R. 633/1972

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 89/1982

    Ha colpito questo articolo
    12 maggio 1982

    Il divieto di procedere penalmente fino a quando l'accertamento della imposta sia divenuto definitivo anche quando il reato (falsa fatturazione e annotazione nel registro IVA) e` del tutto indipendente dalla entita` del tributo, essendo perfetto in tutti i suoi elementi, integra una deroga, senza alcuna giustificazione, al principio della obbligatorieta` dell'azione penale consacrato nell'art. 112 Cost. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 112 Cost., l'art. 58 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 nella parte in cui dispone che l'azione penale ha corso dopo che l'accertamento e` divenuto definitivo anche nel caso del reato indicato nel quarto comma dell'art. 50 stesso d.P.R. n. 633.

    Art. 3 cost. · Art. 112 cost. · Art. 53 cost. · Art. 58 d.P.R. 633/1972

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art58 · fonte del testo

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