Corte costituzionale

Sentenza n. 116/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/04/1986 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto

comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (Istituzione e disciplina

dell'imposta sul valore aggiunto) nel testo modificato dall'art. 1 del

d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 novembre 1979 dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Matera, sul ricorso proposto da

Giannasio Luigi iscritta al n. 567 del registro ordinanze 1980 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 dell'anno

1980;

2) ordinanza emessa il 19 dicembre 1980 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Rovigo, sul ricorso proposto da Zerbinati

Giancarlo iscritta al n. 239 del registro ordinanze 1981 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 144 dell'anno 1981.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 febbraio 1986 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 13 novembre 1979 (n. 567 R.O. 1980) la

Commissione tributaria di secondo grado di Matera ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma,

del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 (recte art. 58, quarto comma, d.P.R.

26 ottobre 1972 n. 633 come sostituito dall'art. 1 d.P.R. 29 gennaio

1979 n. 24), in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Nell'ordinanza si espone che la Commissione in data 3 dicembre 1977

aveva già sollevato tale questione di legittimità dell'art. 58,

quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ma la Corte

costituzionale (con ordinanza n. 22 dell'anno 1979), prendendo atto che

medio tempore era entrata in vigore la normativa dettata con d.P.R. 29

gennaio 1979, n. 24, aveva rinviato gli atti per un riesame della

rilevanza.

Il Collegio a quo sottolinea che con la propria precedente

ordinanza aveva dedotto il contrasto con il principio di eguaglianza,

dell'art. 58, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto tale

norma prevedeva la possibilità di definizione della vertenza

tributaria soltanto con riferimento alle "violazioni constatate in

occasione degli accessi, verifiche o indagini, ai sensi dell'art. 52",

e non anche nella ipotesi in cui le violazioni fossero state constatate

a seguito di controllo formale da parte dell'Ufficio. In tale ordinanza

si era dedotto che per due fattispecie, obiettivamente identiche, il

legislatore aveva previsto un trattamento differenziato,

conseguentemente ponendo in una situazione deteriore il contribuente la

cui violazione fosse stata accertata attraverso controllo formale, dato

che per detto contribuente veniva sostanzialmente negata la

possibilità di evitare la irrogazione della sanzione.

Il sopra delineato sospetto di incostituzionalità, a parere della

Commissione tributaria di Matera, persiste anche a seguito dell'entrata

in vigore del nuovo testo di legge (introdotto dal d.P.R. n. 24 del

1979) in quanto la nuova formulazione dell'art. 58, quarto comma,

d.P.R. n. 633 del 1972, non dirime il contrasto dato che, nel momento

in cui prevede che la controversia possa essere definita con il

versamento del sesto della pena massima "nel termine di trenta giorni

dalla data del verbale di constatazione della violazione", altro non fa

che rinviare all'art. 52 stesso d.P.R. rimasto immutato, nel cui sesto

comma si parla appunto di "processo verbale". Rimarrebbe, quindi, la

impossibilità della definizione della vertenza, con le forme indicate,

nel caso in cui l'accertamento della violazione scaturisca da controllo

formale, nonostante che l'art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4,

preveda, in via generale, per ogni forma di violazione delle leggi

finanziarie, l'oblazione mediante il pagamento di una somma pari ad un

sesto del massimo della pena pecuniaria.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la

questione sia dichiarata non fondata in quanto sollevata sulla base di

una erronea interpretazione della normativa che regola la materia.

La norma dell'art. 58 del d.P.R. n. 633 del 1972, sia nella

iniziale come nella nuova formulazione, non disciplinerebbe l'istituto

della oblazione, che estingue la obbligazione relativa alla pena

pecuniaria già irrogata, ma disporrebbe soltanto in ordine alla

irrogazione delle sanzioni, rendendo possibile, con la norma del quarto

comma, impedire in via preventiva tale irrogazione qualora "nel termine

di trenta giorni dalla data del verbale di constatazione della

violazione sia stata versata all'ufficio una somma pari ad un sesto del

massimo della pena".

Secondo l'Avvocatura, ricorrerebbe sempre la possibilità

dell'oblazione ai sensi dell'art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4,

ove la conciliazione in via amministrativa delle violazioni delle norme

delle leggi finanziarie per cui è stabilita la pena pecuniaria,

mediante il pagamento di una somma pari al sesto del massimo della

pena, è prevista in via generale, purché eseguita nel termine di 15

giorni dalla notifica del verbale di accertamento.

3. - Con ordinanza in data 19 dicembre 1980 (n. 239 R.O. 1981) la

Commissione tributaria di primo grado di Rovigo - che aveva anch'essa

già posto questione analoga alla precedente e a seguito di

restituzione degli atti alla stessa da parte di questa Corte (ord. n.

129 del 1979) - ha sollevato nuovamente questione di legittimità

dell'art. 58, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,

modificato dagli artt. 1 e 3, quarto comma, del d.P.R. 29 gennaio 1979,

n. 24, in quanto limita la possibilità di versamento di un sesto del

massimo della pena pecuniaria alle sole violazioni riscontrate con

verbale di constatazione", ponendosi così in contrasto con l'art. 3

Cost..

Nell'ordinanza si osserva che anche dalla nuova normativa deriva

una ingiustificata disparità di trattamento fra i contribuenti, nei

confronti dei quali viene redatto il verbale di constatazione della

violazione, e quegli altri, ai quali è notificato avviso di

accertamento o di rettifica a seguito della dichiarazione

spontaneamente presentata, con la comunicazione della irrogazione delle

sanzioni. Considerato in diritto :

1. - La questione, sollevata con le due ordinanze in epigrafe, è

prospettata in termini sostanzialmente analoghi; pertanto i relativi

giudizi vanno riuniti per essere decisi con una unica sentenza.

2. - L'art. 58, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 nel

testo sostituito dall'art. 1 del successivo d.P.R. 29 gennaio 1979, n.

24, consente, in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e per il

caso di violazioni da parte del contribuente, di evitare la irrogazione

della pena pecuniaria mediante il versamento di una somma pari al sesto

del massimo della pena medesima.

Ciò a condizione che in tali sensi si provveda nel termine di

giorni trenta dalla data del "verbale di constatazione" della

violazione.

Secondo i giudici a quibus il disposto contrasterebbe con l'art. 3

della Costituzione (per la Commissione tributaria di Matera anche con

l'art. 53), per una disparità di trattamento fra i contribuenti

oggetto di controllo cartolare e segnatamente quelli che avessero a

presentare, spontaneamente, una rettifica di precedente dichiarazione

del tributo (sono queste le fattispecie dedotte) e coloro i quali

fossero oggetto, invece, di esplicita constatazione.

3. - La questione non è fondata.

Per l'Avvocatura generale dello Stato, che ha dispiegato

intervento, tale infondatezza discenderebbe dal disposto dell'art. 15,

primo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la

repressione delle violazioni delle leggi finanziarie) là dove ed in

via generale appunto resta consentito ai trasgressori per violazione,

comunque, delle norme finanziarie di corrispondere, con effetti

liberatori, il sesto della pena pecuniaria relativa.

Tale asserto, tuttavia, non ha pregio poiché - a ciò confortando

anche la giurisprudenza tributaria - l'art. 58, quarto comma, del

d.P.R. n. 633 (così come ora sostituito, ma di ciò si dirà in

appresso) ha introdotto un istituto assolutamente diverso dalla

definizione in via breve prevista dal richiamato art. 15 della legge

n. 4/1929, in quanto consente di determinare, con effetti estintivi

della sola pena pecuniaria, il mero aspetto sanzionatorio delle

violazioni, escludendosi, per intanto, il contestuale pagamento del

tributo, così come richiesto invece dalla legge del 1929 con tutte le

conseguenze a ciò inerenti.

4. - Per una corretta disamina della questione qui considerata -

limitata come si è espresso alla estinzione della pena pecuniaria e

fuori, pertanto, dalla portata della legge n. 4 del 1929 - va chiarito

che la dizione originaria dell'art. 58 circoscriveva la facoltà dei

versamenti estintivi in parola ai soli casi relativi ad accessi,

verifiche o indagini dell'Autorità finanziaria, attività tutte

correlate per principio generale (art. 24 legge n. 4), ancor prima che

in forza dell'art. 52, comma sesto, d.P.R. n. 633, al puntuale rigore

di redazione del processo verbale delle operazioni accertative

conseguenti.

All'incontro, la nuova normativa (art. 1 del d.P.R. n. 24 del

1979) pone in luce un contenuto più ampio rispetto alla primitiva

norma, dalla quale sono stati chiaramente espunti gli ambiti iniziali,

strettamente connessi, come detto, ad un accertamento specifico -

mediante accessi, verifiche o indagini - delle perpetrate violazioni.

Consegue, e anche qui sorregge in parte la giurisprudenza

tributaria, che la lata dizione "verbale di constatazione", se e quando

svincolata dalle richiamate formalità del procedimento ispettivo in

contradittorio ex art. 52 del d.P.R. n. 633/1972 (suscettibile

addirittura di operazioni necessitanti di autorizzazione dell'Autorità

giudiziaria), consente di esser riportata, a seconda delle ipotesi che

abbiano in concreto a ricorrere, alla più generale nozione di "atto

ufficiale" di constatazione: con una flessibile equipollenza, cioè,

fra documenti, pur sempre ufficiali quanto a origine e sostanza, che

abbiano tuttavia, allorché inerenti a fattispecie radicate su di un

mero controllo cartolare, a trovare loro spiegazione funzionale e

correlato senso tecnico nello svolgersi di situazioni concrete pur

diverse, ma riconducibili onnicomprensivamente alla ratio di legge,

ostativa comunque, ricorrendo la certezza documentale ai fini del

versamento in termini, alle irrogande sanzioni pecuniarie.

Il che comporta, indubbiamente la collocazione paritaria delle

varie situazioni, per gli scopi di cui è causa, non potendosi,

pertanto, ravvisare inciso dalla norma l'art. 3 della Costituzione (e

meno ancora il successivo art. 53, sul quale - peraltro - la relativa

ordinanza non ha portato argomentazione di sorta).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi (ordinanze n. 567/1980 e 239/1981);

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma, d.P.R. 26

ottobre 1972 n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore

aggiunto) nel testo modificato dall'art. 1 del d.P.R. 29 gennaio 1979

n. 24, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI

CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE.

ROLANDO GALLI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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