Le proroghe dei termini di prescrizione e decadenza stabilite dall'articolo 1 del decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788, convertito nella legge 15 febbraio 1973, n. 9, dall'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 237, convertito nella legge 2 agosto 1974, n. 350, dall'articolo 19 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, dall'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 798, convertito nella presente legge non si intendono applicabili al termine di cui al quarto comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Se anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione non e' stato notificato avviso di pagamento della pena pecuniaria per le violazioni di cui al quarto comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la pena stessa non puo' essere irrogata qualora entro trenta giorni dalla predetta data sia stata versata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma pari ad un sesto del massimo della pena.

Testo vigente dal 9 febbraio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-02-08;16~art2 · fonte del testo

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