Art. 57 — Liquidazione coatta amministrativa

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Il (( Ministero dell'economia e delle finanze)), su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, ciascuna per le materie di propria competenza, puo' disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' e la liquidazione coatta amministrativa delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio e delle SICAV, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarita' nell'amministrazione ovvero le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall'articolo 56 siano di eccezionale gravita'. La liquidazione coatta puo' essere disposta con il medesimo procedimento previsto dal comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, del commissario nominato ai sensi dell'articolo 53, dei commissari straordinari o dei liquidatori. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 80, commi da 3 a 6, e gli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, a eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2, 3 e 4, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 97 del T.U. bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle SIM, alle societa' di gestione del risparmio e alle SICAV in luogo delle banche, e l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro. I commissari, trascorso il termine previsto dall'articolo 86, comma 5, del T.U. bancario e non oltre trenta giorni successivi, sentiti i cessati amministratori, depositano presso la Banca d'Italia e, a disposizione degli aventi diritto, nella cancelleria del tribunale del luogo dove la SIM, la societa' di gestione del risparmio e la SICAV hanno la sede legale, gli elenchi dei creditori ammessi, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi, dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 del predetto articolo, nonche' dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui e' stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari e del denaro relativi ai servizi previsti dal presente decreto sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo. Il presente comma si applica in luogo dell'articolo 86, commi 6 e 7 del T.U. bancario. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nella disposizione del comma 4, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata prevista dall'articolo 86, comma 8, del T.U. bancario e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto dal medesimo comma 8. Il presente comma si applica in luogo dell'articolo 87, comma 1, del T.U. bancario. Se il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa riguarda una SICAV, i commissari, entro trenta giorni dalla nomina, comunicano ai soci il numero e la specie delle azioni risultanti di pertinenza di ciascuno secondo le scritture e i documenti della societa'.

Testo in vigore dal 29 febbraio 2004 al 1 novembre 2007

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 57, dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di dicembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 1998

1998oggi
  1. 29 aprile 2026 — oggiin vigoreper 6 mesi
  2. 27 marzo 2024 — 29 aprile 2026per 2 anni
  3. 2 dicembre 2021 — 27 marzo 2024per 2 anni
  4. 1 dicembre 2021 — 2 dicembre 2021per 1 giorno
  5. 26 agosto 2017 — 1 dicembre 2021per 4 anni
  6. 16 novembre 2015 — 26 agosto 2017per un anno
  7. 9 aprile 2014 — 16 novembre 2015per un anno
  8. 13 maggio 2012 — 9 aprile 2014per un anno
  9. 1 novembre 2007 — 13 maggio 2012per 5 anni
  10. 29 febbraio 2004 — 1 novembre 2007per 4 anni
  11. 26 marzo 1998 — 29 febbraio 2004testo originarioper 6 anni

Che cosa è cambiato dal 29 febbraio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1998 al 29 febbraio 2004. 8 parole tolte, 4 parole aggiunte.

Il Ministero tolto: del tesoro, del bilancio e della programmazione economica aggiunto: dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, ciascuna per le materie di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art57 · fonte del testo

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