Art. 79-bis-decies — Crisi

1. Nel caso di accertate gravi irregolarita', il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Consob o della Banca d'Italia, puo' disporre lo scioglimento degli organi amministrativi dei depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Con tale decreto sono nominati uno o piu' commissari straordinari per l'amministrazione del depositario centrale di titoli e sono determinate le indennita' spettanti ai commissari, a carico della societa' stessa. Si applicano gli articoli 70, commi da 2 a 5, 72, ad eccezione dei commi 2 e 8, e 75 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, intendendosi attribuiti all'autorita' che ha proposto il provvedimento i poteri della Banca d' Italia. 2. Se e' dichiarato lo stato di insolvenza di un depositario centrale ai sensi dell'articolo 195 della legge fallimentare ovvero sia disposta la revoca dell'autorizzazione ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone con decreto la liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, secondo le disposizioni degli articoli 80, commi 3, 4, 5 e 6, 81, 82, 83, 84, ad eccezione del comma 2, da 85 a 90, 91 ad eccezione dei commi 1-bis e 11-bis, 92, 93 e 94 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibili.

Testo vigente dal 24 settembre 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art79bisdecies · fonte del testo

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