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I contratti relativi alla prestazione dei (( servizi di investimento, escluso il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi)) accessori sono redatti per iscritto e un esemplare e' consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, puo' prevedere con regolamento che, per motivate ragioni ((...)) o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto e' nullo. E' nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tal casi nulla e' dovuto. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullita' puo' essere fatta valere solo dal cliente. Le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si applicano ai servizi (( e attivita')) di investimento ((...)), al collocamento di prodotti finanziari nonche' alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell'articolo 25-bis ovvero della parte IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario. Nell'ambito della prestazione dei servizi (( e attivita')) di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonche' a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica l'articolo 1933 del codice civile. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

Testo in vigore dal 1 novembre 2007 al 26 agosto 2017

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 23, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 32279/2025

    11 dicembre 2025

    TUF) - Nullità - Disposizione sulla forma scritta - Estensione alla consegna del documento contrattuale - Esclusione - Ragioni. In tema di contratti relativi a prestazioni di servizi di investimento, la nullità comminata dall'art. 23, comma 1, TUF presidia l'osservanza della disposizione attinente alla forma scritta dell'accordo, mentre l'inadempimento dell'obbligo di consegna del documento contrattuale, previsto dal medesimo articolo, non incide sulla validità del vincolo negoziale, trattandosi di incombente relativo alla fase successiva alla formazione dello stesso.

    Art. 23

    Rassegna di dicembre 2025, p. 28 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 27473/2025

    14 ottobre 2025

    In materia di contratti di intermediazione finanziaria, le pattuizioni contenute nel "Regolamento Patti Chiari" vengono ad addossare all'intermediario bancario un'obbligazione di monitoraggio e di tempestiva informazione degli investitori anche nella fase successiva al mero collocamento delle obbligazioni.

    Art. 23 · Art. 1218 c.c. · Art. 21 Testo unico intermediazione finanziaria

    Rassegna di ottobre 2025, p. 22 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 14019/2025

    26 maggio 2025

    In tema di intermediazione finanziaria, il termine prescrizionale decennale per l'esercizio, da parte dell'investitore, dell'azione volta ad ottenere la risoluzione del contratto recante l'ordine di investimento, con la conseguente restituzione di quanto investito, per effetto della violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, inizia a decorrere dalla data di avvenuta esecuzione dell'ordine predetto, essendo questo il momento in cui si verifica l'inadempimento agli obblighi suddetti e dal quale, dunque, il diritto alla risoluzione può esser fatto valere.

    Art. 23 · Art. 1453 c.c. · Art. 2935 c.c. · Art. 21 Testo unico intermediazione finanziaria

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 80 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, ottobre 2025 ↗ e dicembre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 novembre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 25 gennaio 2007 al 1 novembre 2007. 15 parole tolte, 27 parole aggiunte.

I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento tolto: eaggiunto: , escluso il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori sono redatti per iscritto e un esemplare e' consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, puo' prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tolto: tecnicheaggiunto: ... o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano … disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si applicano ai servizi tolto: di investimento ne' al servizio accessorio previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera f), aggiunto: e attivita' di investimento..., al collocamento di prodotti finanziari nonche' alle operazioni e ai servizi che siano … le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario. Nell'ambito della prestazione dei servizi aggiunto: e attivita' di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonche' a quelli analoghi individuati ai sensi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art23 · fonte del testo

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