Art. 190.1 — Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari

Nei confronti dei depositari centrali di titoli, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal Capo IV del titolo II-bis della parte III e di quelle emanate dalla Consob, d'intesa o sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 82, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro ((dieci milioni)). 73 98 La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:

  • a)agli intermediari indicati nell'articolo 79-decies, comma 1, lettera b), per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo ((83-quater, comma 3, 83-novies, comma 1, 83-novies.1,)) 83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse; 98
  • b)agli emittenti azioni in caso di inosservanza di quanto previsto dall'articolo 83-undecies, comma 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 LUGLIO 2020, N. 84)). 98
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129

73

Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 13) che le presenti modifiche si applicano alle violazioni commesse a partire dal 3 gennaio 2018.

D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 84

98

Il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 84 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che, fermo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49, le presenti modifiche si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore del D.Lgs. medesimo.

Testo vigente dal 14 agosto 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 agosto 2020

Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 2017 al 14 agosto 2020. 45 parole tolte, 19 parole aggiunte in 3 capoversi.

… dell'articolo 82, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro tolto: cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis aggiunto: dieci milioni. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:

a) agli intermediari indicati nell'articolo 79-decies, comma 1, lettera b), per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 83-aggiunto: quater, comma 3, 83-novies, comma 1, tolto: lettere c), d), e) ed f), aggiunto: 83-novies.1, 83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse;

b) agli emittenti azioni in caso di inosservanza di quanto previsto dall'articolo 83-undecies, comma 1. tolto: Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 LUGLIO 2020, N. 84.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 84

    Il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 84 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che, fermo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49, le presenti modifiche si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore del D.Lgs. medesimo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art1901 · fonte del testo

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