Art. 187-quinquiesdecies — Tutela dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob
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Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque non ottempera nei termini alle richieste ((della Banca d'Italia e)) della CONSOB ovvero ritarda l'esercizio delle sue funzioni e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro duecentomila.
Testo in vigore dal 19 dicembre 2012 al 26 agosto 2017
