Art. 194.1 — Violazioni di carattere non rilevante

((Le sanzioni amministrative previste dal presente decreto si applicano quando le violazioni rivestono carattere rilevante secondo quanto stabilito con regolamento dalla Banca d'Italia e dalla Consob in base alle rispettive competenze, tenuto conto dei seguenti criteri, anche in alternativa tra loro:))

  • a)((incidenza della condotta sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali;))
  • b)((carattere sistematico o diffuso delle violazioni;))
  • c)((significativita' del pericolo per la tutela degli investitori, della sana e prudente gestione dell'impresa o della stabilita' finanziaria;))
  • d)((incidenza sul tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o mancata ottemperanza a specifiche prescrizioni provenienti dall'Autorita' di vigilanza competente;))
  • e)((significativita' del profitto conseguente alla violazione o del pregiudizio causato purche' determinabile;))
  • f)((incidenza della condotta sulla trasparenza o l'integrita' dei mercati dei capitali e del controllo societario.)) ((Rivestono in ogni caso carattere rilevante le violazioni per le quali e' prevista una sanzione amministrativa pecuniaria superiore nel minimo a trentamila euro.)) 135
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128

135

Il D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128, ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "La disciplina dettata dagli articoli 194.1, 195, a eccezione dei commi 7 e 8, 195.2, 196-ter e 196-quater del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotti o modificati dal presente decreto, si applica a partire dal nono mese successivo dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il medesimo termine, la Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze e secondo le forme di coordinamento applicabili, adottano i regolamenti previsti dai medesimi articoli". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotte ovvero modificate dal presente decreto, incluse quelle indicate al comma 2, si applicano, anche se riferite a violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla relativa data di applicazione".

Testo vigente dal 7 agosto 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art1941 · fonte del testo

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