Art. 187-quinquiesdecies — Tutela dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob
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Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque non ottempera nei termini alle richieste della CONSOB ovvero ritarda l'esercizio delle sue funzioni e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro duecentomila.
Testo in vigore dal 12 maggio 2005 al 19 dicembre 2012
