Art. 46 — Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi

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(( La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese puo' essere garantita da privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti nei pubblici registri. Il privilegio puo' avere a oggetto:

  • a)impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali;
  • b)materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci;
  • c)beni comunque acquistati con il finanziamento concesso;
  • d)crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere procedenti. )) Il privilegio, a pena di nullita', deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i beni e i crediti sui quali il privilegio viene costituito, la banca creditrice, il debitore e il soggetto che ha concesso il privilegio, l'ammontare e le condizioni del finanziamento nonche' la somma di denaro per la quale il privilegio viene assunto. (( L'opponibilita' a terzi del privilegio sui beni e' subordinata alla trascrizione, nel registro indicato nell'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. La trascrizione deve effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata e presso quelli del luogo ove ha sede o risiede il soggetto che ha concesso il privilegio. )) Il privilegio previsto dal presente articolo si colloca nel grado indicato nell'art. 2777, ultimo comma, del codice civile e non pregiudica gli altri titoli di prelazione di pari grado con data certa anteriore a quella della trascrizione. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1153 del codice civile, il privilegio puo' essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo. (( Gli onorari notarili sono ridotti alla meta'. ))

Testo in vigore dal 19 ottobre 1999 al 22 febbraio 2014

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Che cosa è cambiato dal 19 ottobre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 30 settembre 1993 al 19 ottobre 1999. 35 parole tolte, 33 parole aggiunte in 3 capoversi.

La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese puo' essere garantita da privilegio speciale su beni mobiliaggiunto: , comunque destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti nei pubblici registri. Il privilegio puo' avere a oggetto:

a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali tolto: comunque destinati all'esercizio dell'impresa;

d) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere tolto: precedenti aggiunto: procedenti. Il privilegio, a pena di nullita', deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono … L'opponibilita' a terzi del privilegio sui beni e' subordinata alla trascrizione, nel registro indicato tolto: nell'art. aggiunto: nell'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. tolto: Della costituzione del privilegio e' dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunzi legali (F.A.L.); dall'avviso devono risultare gli estremi dell'avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono aggiunto: La trascrizione deve effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata aggiunto: e presso quelli del luogo ove ha sede o risiede il soggetto che ha concesso il privilegio. Il privilegio previsto dal presente articolo si colloca nel grado indicato nell'art. 2777, … valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivoaggiunto: . Gli onorari notarili sono ridotti alla meta'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art46 · fonte del testo

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