È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dell'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dette disposizioni rispettivamente non prevedono – in violazione della 'par condicio creditorum' – che la possibilità di qualificare un mutuo come "fondiario" sia vincolata alla effettiva esecuzione di "opere fondiarie" e che l'opponibilità al fallimento della ipoteca fondiaria costituita entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento sia subordinata all'effettivo utilizzo della somma mutuata per opere di natura fondiaria. Il giudice 'a quò, infatti, con la prima delle addizioni da lui chieste, tesa ad introdurre la rilevanza dello scopo per tutto il “credito fondiario” (come ora definito dallo stesso art. 38 del d.lgs. n. 385 del 1993), contesta, in sostanza, una scelta di politica economica del legislatore – diretta a favorire la “mobilizzazione” della proprietà immobiliare e, in tal modo, l'accesso a finanziamenti potenzialmente idonei (anche) a consentire il superamento di situazioni di crisi dell'imprenditore –, chiedendo alla Corte, in modo abnorme, di sostituire all'istituto voluto dal legislatore quello che il giudice rimettente ritiene, al contrario, preferibile, solo al fine di sottrarre il medesimo credito all'esenzione dalla revocatoria fallimentare, prevista dall'art. 67, terzo comma, della legge fallimentare.
Art. 38 Testo unico in materia bancaria e creditizia · Art. 3 cost.