Art. 38 — Nozione di credito fondiario

Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonche' le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti.

Testo vigente dal 30 settembre 1993

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 38, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19/2025

    2 gennaio 2025

    In tema di mutuo fondiario, in caso di inapplicabilità dell'indirizzo delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 33719 del 2022, risulta ostativa alla conversione del negozio dichiarato nullo per superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR (attualmente l'ottanta per cento del valore dei beni ipotecati, secondo la delibera del 22 aprile 1995), ai sensi dell'art. 1424 c.c., la conoscenza che le parti abbiano della nullità virtuale del negozio, piuttosto che del mero superamento del predetto limite di finanziabilità.

    Art. 38 · Art. 1424 c.c.

    Rassegna di gennaio 2025, p. 11 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 175/2004

    Questione inammissibile
    22 giugno 2004

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dell'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dette disposizioni rispettivamente non prevedono – in violazione della 'par condicio creditorum' – che la possibilità di qualificare un mutuo come "fondiario" sia vincolata alla effettiva esecuzione di "opere fondiarie" e che l'opponibilità al fallimento della ipoteca fondiaria costituita entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento sia subordinata all'effettivo utilizzo della somma mutuata per opere di natura fondiaria. Il giudice 'a quò, infatti, con la prima delle addizioni da lui chieste, tesa ad introdurre la rilevanza dello scopo per tutto il “credito fondiario” (come ora definito dallo stesso art. 38 del d.lgs. n. 385 del 1993), contesta, in sostanza, una scelta di politica economica del legislatore – diretta a favorire la “mobilizzazione” della proprietà immobiliare e, in tal modo, l'accesso a finanziamenti potenzialmente idonei (anche) a consentire il superamento di situazioni di crisi dell'imprenditore –, chiedendo alla Corte, in modo abnorme, di sostituire all'istituto voluto dal legislatore quello che il giudice rimettente ritiene, al contrario, preferibile, solo al fine di sottrarre il medesimo credito all'esenzione dalla revocatoria fallimentare, prevista dall'art. 67, terzo comma, della legge fallimentare.

    Art. 38 Testo unico in materia bancaria e creditizia · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art38 · fonte del testo

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