Art. 199 codice dei contratti pubblici — Privilegio sui crediti e ulteriori garanzie

I crediti dei soggetti che finanziano o rifinanziano, in qualunque forma, la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile, sui beni mobili, ivi inclusi i crediti, del concessionario, delle societa' di scopo, delle societa' affidatarie, a qualunque titolo, di contratti di partenariato pubblico-privato, oppure di contraenti generali. Il privilegio, a pena di nullita' del contratto di finanziamento, deve risultare da atto scritto. Nell'atto sono esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonche' gli elementi che costituiscono il finanziamento. L'opponibilita' ai terzi del privilegio sui beni e' subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio e' dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione sono effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio puo' essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3 del presente articolo. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo. Al fine di agevolare la bancabilita' delle iniziative, tutti i crediti della societa' di scopo, presenti e futuri, ivi inclusi quelli verso il soggetto aggiudicatore e altre pubbliche amministrazioni, possono essere costituiti in pegno o ceduti in garanzia dalla societa' a banche o altri soggetti finanziatori, senza necessita' di consenso del debitore ceduto, anche quando non siano ancora liquidi ed esigibili. I beni sui quali la societa' di scopo e' titolare di diritti reali possono essere ipotecati o dati in pegno solo a garanzia di prestiti contratti per finanziare o rifinanziare gli investimenti e i fabbisogni previsti dal contratto di partenariato pubblico-privato.

Testo vigente dal 20 settembre 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 2023 al 20 settembre 2023. 6 parole tolte.

tolto: 1.I crediti dei soggetti che finanziano o rifinanziano, in qualunque forma, la realizzazione di … societa' affidatarie, a qualunque titolo, di contratti di partenariato pubblico-privato, oppure di contraenti generali. tolto: 2. Il privilegio, a pena di nullita' del contratto di finanziamento, deve risultare da … del finanziamento o della linea di credito, nonche' gli elementi che costituiscono il finanziamento. tolto: 3. L'opponibilita' ai terzi del privilegio sui beni e' subordinata alla trascrizione, nel registro … pubblicazione sono effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata. tolto: 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio puo' essere … valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo. tolto: 5. Al fine di agevolare la bancabilita' delle iniziative, tutti i crediti della societa' … necessita' di consenso del debitore ceduto, anche quando non siano ancora liquidi ed esigibilitolto: . 6. I beni sui quali la societa' di scopo e' titolare di diritti reali …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~art199 · fonte del testo

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