Art. 46 — Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi

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La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese puo' essere garantita da privilegio speciale su beni mobili non iscritti nei pubblici registri. Il privilegio puo' avere a oggetto:

  • a)impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali comunque destinati all'esercizio dell'impresa;
  • b)materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci;
  • c)beni comunque acquistati con il finanziamento concesso;
  • d)crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere precedenti. Il privilegio, a pena di nullita', deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i beni e i crediti sui quali il privilegio viene costituito, la banca creditrice, il debitore e il soggetto che ha concesso il privilegio, l'ammontare e le condizioni del finanziamento nonche' la somma di denaro per la quale il privilegio viene assunto. L'opponibilita' a terzi del privilegio sui beni e' subordinata alla trascrizione, nel registro indicato nell'art. 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio e' dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunzi legali (F.A.L.); dall'avviso devono risultare gli estremi dell'avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata. Il privilegio previsto dal presente articolo si colloca nel grado indicato nell'art. 2777, ultimo comma, del codice civile e non pregiudica gli altri titoli di prelazione di pari grado con data certa anteriore a quella della trascrizione. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1153 del codice civile, il privilegio puo' essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

Testo in vigore dal 30 settembre 1993 al 19 ottobre 1999

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