Art. 120 — Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 settembre 1993 al 19 ottobre 1999. Leggi il testo vigente →

Gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui e' effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.

Testo in vigore dal 30 settembre 1993 al 19 ottobre 1999

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 120, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33336/2025

    20 dicembre 2025

    In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR, teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti, affinché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.

    Art. 120 · Art. 1283 c.c. · Art. 1418 c.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 39 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28599/2025

    29 ottobre 2025

    A seguito della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dall'art. 7, comma 2, della delibera del CICR, volto a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, restando irrilevante la precedente applicazione in via di fatto delle clausole nulle, in quanto contrastante con la regola generale di assoluta inefficacia delle clausole contrattuali viziate da nullità; ne consegue che, ai fini dell'introduzione di una nuova valida clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.

    Art. 120 · Art. 1283 c.c. · Art. 1418 c.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 39 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 27460/2025

    14 ottobre 2025

    Ai fini dell'applicazione dell'anatocismo bancario ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, adottata in attuazione dell'art. 120, comma 2, del d. lgs. n. 385 del 1993, così come modificato dall'art. 25, comma 2, del d. lgs. n. 342 del 1999, non assume rilievo né l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza - per effetto della nullità che le affligge -, né l'eventuale modifica unilaterale disposta dall'istituto di credito ai sensi dell'art. 7, comma 2, della indicata delibera, essendo necessaria, nell'impossibilità di stabilire che la modificazione successiva non sia peggiorativa, una modifica pattizia conforme al comma 3 del medesimo art. 7.

    Art. 120 · Art. 1283 c.c. · Art. 1418 c.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 22 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di ottobre 2025 ↗ e dicembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 254/2008

    Questione infondata
    4 luglio 2008

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), siccome trasfuso nell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi…

    Art. 120 Testo unico in materia bancaria e creditizia · Art. 2 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 341/2007

    Questione infondata
    12 ottobre 2007

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sollevata, con riferimento agli artt. 1, 3, 70, 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania con l'ordinanza in epigra…

    Art. 1 cost. · Art. 3 cost. · Art. 70 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art120 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari