Art. 11 — Raccolta del risparmio

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Ai fini del presente decreto legislativo e' raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma. La raccolta del risparmio tra il pubblico e' vietata ai soggetti diversi dalle banche. (( 2-bis. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica)) Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attivita' e alla forma giuridica dei soggetti, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata:

  • a)presso soci e dipendenti;
  • b)presso societa' controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante. Il divieto del comma 2 non si applica:
  • a)agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o piu' Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio e' consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;
  • b)agli Stati extracomunitari e ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;
  • c)alle societa' per azioni e in accomandita per azioni per la raccolta effettuata, nei limiti previsti dal codice civile, mediante l'emissione di obbligazioni;
  • c-bis)alle societa' cooperative per la raccolta effettuata mediante l'emissione di obbligazioni;
  • d)alle societa' e agli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato per la raccolta effettuata mediante titoli anche obbligazionari;
  • d-bis)agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale individuati dal CICR;
  • e)alle imprese per la raccolta effettuata tramite banche ed enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che esercitano attivita' assicurativa o finanziaria;
  • f)agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che svolgono attivita' assicurativa o finanziaria, per la raccolta a essi specificamente consentita da disposizioni di legge.
  • g)alle societa' per la cartolarizzazione dei crediti previste dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, per la raccolta effettuata ai sensi della medesima legge. Il CICR stabilisce limiti e criteri per la raccolta effettuata dai soggetti indicati nelle lettere c-bis), d), d-bis) ed e) del comma 4, avendo riguardo anche all'attivita' dell'emittente a fini di tutela della riserva dell'attivita' bancaria stabilita dall'articolo 10. Per la raccolta effettuata dai soggetti indicati nelle lettere d) e d-bis), le disposizioni del CICR possono derogare ai limiti previsti dal primo comma dell'articolo 2410 del codice civile. Il CICR, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, individua le caratteristiche, anche di durata e di taglio, dei titoli mediante i quali la raccolta puo' essere effettuata. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c), c-bis), d), d-bis), e) e f) sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilita' generalizzata.

Testo in vigore dal 10 aprile 2002 al 29 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 aprile 2002

Confronto con la versione in vigore dal 19 ottobre 1999 al 10 aprile 2002. 1 parola tolta, 146 parole aggiunte in 6 capoversi.

… La raccolta del risparmio tra il pubblico e' vietata ai soggetti diversi dalle banche. aggiunto: 2-bis. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attivita' e alla forma giuridica dei soggetti, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata:

c-bis) alle societa' cooperative per la raccolta effettuata mediante l'emissione di obbligazionitolto: ,d)

aggiunto: ;

aggiunto: d) alle societa' e agli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato per la raccolta effettuata mediante titoli anche obbligazionari;

f) agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che svolgono attivita' assicurativa o finanziaria, per la raccolta a essi specificamente consentita da disposizioni di leggeaggiunto: .

aggiunto: g) alle societa' per la cartolarizzazione dei crediti previste dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, per la raccolta effettuata ai sensi della medesima legge. Il CICR stabilisce limiti e criteri per la raccolta effettuata dai soggetti indicati nelle lettere c-bis), d), d-bis) ed e) del comma 4, avendo riguardo anche all'attivita' dell'emittente a fini di tutela della riserva dell'attivita' bancaria stabilita dall'articolo 10. Per la raccolta effettuata dai soggetti indicati nelle lettere d) e d-bis), le disposizioni del CICR possono derogare ai limiti previsti dal primo comma dell'articolo 2410 del codice civile. Il CICR, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, individua le caratteristiche, anche di durata e di taglio, dei titoli mediante i quali la raccolta puo' essere effettuata. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c), c-bis), d), d-bis), e) e …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art11 · fonte del testo

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