Art. 3 — Operazioni di raccolta

La Cassa depositi e prestiti per l'attuazione dei suoi fini istituzionali utilizza:

  • a)il fondo di dotazione;
  • b)i fondi provenienti dal risparmio postale;
  • c)i fondi provenienti dal servizio dei conti correnti postali, nei limiti di cui alla legge 15 aprile 1965, n. 344;
  • d)i fondi provenienti dall'emissione di titoli;
  • e)i rientri di capitale;
  • f)prestiti esteri.
  • g)((ogni altro fondo non avente specifica destinazione.))

Testo vigente dal 21 marzo 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 marzo 1993

Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 1983 al 21 marzo 1993. 8 parole aggiunte.

aggiunto: g) ogni altro fondo non avente specifica destinazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-05-13;197~art3 · fonte del testo

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