Art. 11 — Raccolta del risparmio

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Ai fini del presente decreto legislativo e' raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma. La raccolta del risparmio tra il pubblico e' vietata ai soggetti diversi dalle banche. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica. (( Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attivita' ed alla forma giuridica del soggetto che acquisisce fondi, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro. Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico non si applica:

  • a)agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o piu' Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio e' consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;
  • b)agli Stati extracomunitari ed ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;
  • c)alle societa', per la raccolta effettuata ai sensi del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito od altri strumenti finanziari;
  • d)alle altre ipotesi di raccolta espressamente consentite dalla legge, nel rispetto del principio di tutela del risparmio. )) (( Il CICR determina i criteri per l'individuazione degli strumenti finanziari, comunque denominati, la cui emissione costituisce raccolta del risparmio. )) (( Se non disciplinati dalla legge, il CICR fissa limiti all'emissione e, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, puo' determinare durata e taglio degli strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, utilizzati per la raccolta tra il pubblico. Il CICR, a fini di tutela della riserva dell'attivita' bancaria, stabilisce criteri e limiti, anche in deroga a quanto previsto dal codice civile, per la raccolta effettuata dai soggetti che esercitano nei confronti del pubblico attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. A fini di tutela del risparmio, gli investitori professionali, che ai sensi del codice civile rispondono della solvenza della societa' per le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari emessi dalla stessa, devono rispettare idonei requisiti patrimoniali stabiliti dalle competenti autorita' di vigilanza. )) (( Nei casi previsti dal comma 4, lettere c) e d), sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata all'emissione od alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilita' generalizzata. ))

Testo in vigore dal 29 febbraio 2004 al 1 marzo 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 febbraio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 2002 al 29 febbraio 2004. 263 parole tolte, 187 parole aggiunte in 11 capoversi.

… La raccolta del risparmio tra il pubblico e' vietata ai soggetti diversi dalle banche. tolto: 2-bis. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronicaaggiunto: . Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attivita' tolto: e aggiunto: ed alla forma giuridica tolto: dei soggetti aggiunto: del soggetto che acquisisce fondi, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuatatolto: :

tolto: a) presso soci e dipendenti;

tolto: b) presso societa' controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante. Il divieto del comma 2 aggiunto: presso specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro. Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico non si applica:

b) agli Stati extracomunitari tolto: e aggiunto: ed ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;

c) alle societa' tolto: per azioni e in accomandita per azioni peraggiunto: , per la raccolta effettuatatolto: , nei limiti previsti dal codice civile, mediante l'emissione di obbligazioni;

tolto: c-bis) alle societa' cooperative per la raccolta effettuata mediante l'emissione di obbligazioni aggiunto: ai sensi del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito od altri strumenti finanziari;

d) alle tolto: societa' e agli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato per la raccolta effettuata mediante titoli anche obbligazionari;

tolto: d-bis) agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale individuati dal CICR;

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: e) alle imprese per la raccolta effettuata tramite banche ed enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che esercitano attivita' assicurativa o finanziaria;

tolto: f) agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che svolgono attivita' assicurativa o finanziaria, per la raccolta a essi specificamente consentita da disposizioni di legge.

tolto: g) alle societa' per la cartolarizzazione dei crediti previste dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, aggiunto: altre ipotesi di raccolta espressamente consentite dalla legge, nel rispetto del principio di tutela del risparmio. Il CICR determina i criteri per l'individuazione degli strumenti finanziari, comunque denominati, la cui emissione costituisce raccolta del risparmio. Se non disciplinati dalla legge, il CICR fissa limiti all'emissione e, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, puo' determinare durata e taglio degli strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, utilizzati per la raccolta tolto: effettuata ai sensi della medesima legge aggiunto: tra il pubblico. Il CICR tolto: stabilisce limiti e criteri per la raccolta effettuata dai soggetti indicati nelle lettere c-bis), d), d-bis) ed e) del comma 4, avendo riguardo anche all'attivita' dell'emittenteaggiunto: , a fini di tutela della riserva dell'attivita' bancaria tolto: stabilita dall'articolo 10. Peraggiunto: , stabilisce criteri e limiti, anche in deroga a quanto previsto dal codice civile, per la raccolta effettuata dai soggetti tolto: indicati nelle lettere d) e d-bis), le disposizioni del CICR possono derogare ai limiti previsti dal primo comma dell'articolo 2410 aggiunto: che esercitano nei confronti del pubblico attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. A fini di tutela del risparmio, gli investitori professionali, che ai sensi del codice civiletolto: . Il CICR, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, individua le caratteristiche, anche di durata e di taglio, dei titoli mediante i quali la raccolta puo' essere effettuata aggiunto: rispondono della solvenza della societa' per le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari emessi dalla stessa, devono rispettare idonei requisiti patrimoniali stabiliti dalle competenti autorita' di vigilanza. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c)tolto: , c-bis), aggiunto: e d), tolto: d-bis), e) e f) sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista tolto: e aggiunto: ed ogni forma di raccolta collegata all'emissione tolto: o aggiunto: od alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilita' generalizzata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art11 · fonte del testo

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