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Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia. (( La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio. )) (( Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2 prevedono che gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale possano utilizzare:

  • a)le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma 2-bis, lettera a);
  • b)sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. )) Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari. (( La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre la riduzione delle attivita', nonche' vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto. )) Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonche' all'articolo 97-bis in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'articolo 57, commi 4 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'articolo 47.

Testo in vigore dal 25 febbraio 2007 al 1 marzo 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

12 versioni dal 1993

1993oggi
  1. 27 giugno 2015 — oggiin vigoreper 11 anni
  2. 17 ottobre 2012 — 27 giugno 2015per 3 anni
  3. 18 dicembre 2010 — 17 ottobre 2012per un anno
  4. 19 settembre 2010 — 18 dicembre 2010per 3 mesi
  5. 1 marzo 2010 — 19 settembre 2010per 7 mesi
  6. 25 febbraio 2007 — 1 marzo 2010per 3 anni
  7. 6 agosto 2004 — 25 febbraio 2007per 3 anni
  8. 29 febbraio 2004 — 6 agosto 2004per 5 mesi
  9. 19 ottobre 1999 — 29 febbraio 2004per 4 anni
  10. 1 luglio 1998 — 19 ottobre 1999per un anno
  11. 1 settembre 1996 — 1 luglio 1998per un anno
  12. 30 settembre 1993 — 1 settembre 1996testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 2007

Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 2004 al 25 febbraio 2007. 4 parole tolte, 86 parole aggiunte in 3 capoversi.

… iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia, in conformita' tolto: delle aggiunto: alle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni tolto: nonche'aggiunto: , l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interniaggiunto: , nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia tolto: puo' adottare aggiunto: adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per … attivita' la Banca d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio. aggiunto: Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2 prevedono che gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale possano utilizzare:

aggiunto: a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma 2-bis, lettera a);

aggiunto: b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da … necessari. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni aggiunto: e disporre la riduzione delle attivita', nonche' vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art107 · fonte del testo

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