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Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni. Con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.

Testo in vigore dal 30 settembre 1993 al 1 settembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

12 versioni dal 1993

1993oggi
  1. 27 giugno 2015 — oggiin vigoreper 11 anni
  2. 17 ottobre 2012 — 27 giugno 2015per 3 anni
  3. 18 dicembre 2010 — 17 ottobre 2012per un anno
  4. 19 settembre 2010 — 18 dicembre 2010per 3 mesi
  5. 1 marzo 2010 — 19 settembre 2010per 7 mesi
  6. 25 febbraio 2007 — 1 marzo 2010per 3 anni
  7. 6 agosto 2004 — 25 febbraio 2007per 3 anni
  8. 29 febbraio 2004 — 6 agosto 2004per 5 mesi
  9. 19 ottobre 1999 — 29 febbraio 2004per 4 anni
  10. 1 luglio 1998 — 19 ottobre 1999per un anno
  11. 1 settembre 1996 — 1 luglio 1998per un anno
  12. 30 settembre 1993 — 1 settembre 1996testo originarioper 3 anni

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art107 · fonte del testo

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