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(( La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attivita' al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • a)sia adottata la forma di societa' di capitali;
  • b)la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
  • c)il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo di operativita';
  • d)venga presentato un programma concernente l'attivita' iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
  • e)il possesso da parte dei titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19 e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;
  • f)non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
  • g)l'oggetto sociale sia limitato alle sole attivita' di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 106. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione. 3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca, nonche' di decadenza, quando l'intermediario autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attivita', e detta disposizioni attuative del presente articolo.)) ((37))

Testo in vigore dal 19 settembre 2010 al 18 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

12 versioni dal 1993

1993oggi
  1. 27 giugno 2015 — oggiin vigoreper 11 anni
  2. 17 ottobre 2012 — 27 giugno 2015per 3 anni
  3. 18 dicembre 2010 — 17 ottobre 2012per un anno
  4. 19 settembre 2010 — 18 dicembre 2010per 3 mesi
  5. 1 marzo 2010 — 19 settembre 2010per 7 mesi
  6. 25 febbraio 2007 — 1 marzo 2010per 3 anni
  7. 6 agosto 2004 — 25 febbraio 2007per 3 anni
  8. 29 febbraio 2004 — 6 agosto 2004per 5 mesi
  9. 19 ottobre 1999 — 29 febbraio 2004per 4 anni
  10. 1 luglio 1998 — 19 ottobre 1999per un anno
  11. 1 settembre 1996 — 1 luglio 1998per un anno
  12. 30 settembre 1993 — 1 settembre 1996testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 19 settembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 2010 al 19 settembre 2010. 453 parole tolte, 200 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuatiaggiunto: La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari tolto: che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2 prevedono che gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale possano utilizzare aggiunto: ad esercitare la propria attivita' al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) tolto: le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma 2-bis, lettera a) aggiunto: sia adottata la forma di societa' di capitali;

b) tolto: sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalita'e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre la riduzione delle attivita', nonche' vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonche' all'articolo 97-bis in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'articolo 57, commi 4 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'articolo 47. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 possono prestare servizi di pagamento a condizione che siano autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo. Con riferimento all'attivita' di prestazione dei servizi di pagamento si applicano le disposizioni previste nel titolo V-ter. aggiunto: la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;

aggiunto: c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo di operativita';

aggiunto: d) venga presentato un programma concernente l'attivita' iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;

aggiunto: e) il possesso da parte dei titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19 e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;

aggiunto: f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;

aggiunto: g) l'oggetto sociale sia limitato alle sole attivita' di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 106. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione. 3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca, nonche' di decadenza, quando l'intermediario autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attivita', e detta disposizioni attuative del presente articolo. 37

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art107 · fonte del testo

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