Art. 106 — Albo degli intermediari finanziari

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L'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie, fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • a)forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa;
  • b)oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
  • c)capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle societa' per azioni;
  • d)possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:
  • a)specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
  • b)per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali. Le modalita' di iscrizione nell'elenco sono disciplinate dal Ministro del tesoro, sentito l'UIC; l'UIC da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB. L'UIC puo' chiedere agli intermediari finanziari la comunicazione di dati e notizie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalita' dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre societa' ed enti di qualsiasi natura.

Testo in vigore dal 30 settembre 1993 al 19 ottobre 1999

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 106, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9191/2026

    11 aprile 2026

    In tema di cessione di crediti in blocco, ex artt. 58 e 106 T.U.B. e 2, comma 2, lett. b), D.M. n. 53 del 2015, il cessionario che agisce per il recupero del credito ceduto, essendone divenuto pieno ed esclusivo titolare, non è tenuto a possedere la licenza per il recupero crediti per conto terzi, di cui all'art. 115 TULPS, la quale, peraltro, non integra un requisito di validità dell'operazione, che resta disciplinata dalle norme del diritto privato, con la conseguenza che la sua mancanza al momento del trasferimento non ne determina la nullità.

    Art. 106 · Art. 115 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 1260 c.c. · Art. 58 Testo unico in materia bancaria e creditizia

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 252 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 15627/2025

    11 giugno 2025

    In tema di procedimento amministrativo finalizzato all'irrogazione di sanzioni contro i revisori legali e le società di revisione legale, il criterio di riparto di competenza tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) si individua, ex art. 21 e 22 del d.lgs.n.39 del 2010, non già a livello oggettivo in base alla natura del soggetto revisionato bensì a livello soggettivo in base alla tipologia generale di incarichi svolti nell'attività di revisione.

    Art. 106

    Rassegna di giugno 2025, p. 49 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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