Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 dicembre 1964 al 3 dicembre 1970. Leggi il testo vigente →

[1]Aliquote

[2]L'imposta si applica con le aliquote seguenti:

[3]Categoria A........................... 22% Categoria B........................... 18% Categorie C/1 e C/2........................ 8% 112

[4]Le aliquote sono ridotte alla meta' per le prime 720 mila lire dei redditi imponibili delle categorie B, C-1 e C-2 delle persone fisiche e dei soggetti indicati nel terzo comma dell'articolo precedente. Per i redditi di lavoro subordinato la riduzione si applica in ciascun periodo di paga in ragione di lire 720 mila ragguagliate ad anno, ovvero, se i redditi sono costituiti da indennita' di anzianita' e di previdenza, sull'ammontare corrispondente a lire 60 mila per ogni anno di servizio prestato. Ove concorrano redditi mobiliari di categorie diverse, la riduzione non puo' applicarsi su un ammontare complessivo eccedente lire 720.000 annue da imputarsi nell'ordine ai redditi delle categorie C/2, C/1 e B. L'aliquota e ridotta alla meta' sulle quote di reddito delle aziende ed istituti di credito che vengano destinate a riserva legale o statutaria in eccedenza al ventesimo dell'utile di bilancio.

[5]20

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 maggio 1959, n. 357

1

La L. 27 maggio 1959, n. 357 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il primo comma dell'art. 90 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e' modificato in conformita' alle disposizioni dell'articolo precedente". Si riporta di seguito il suddetto articolo: "L'aliquota, dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria A e' elevata dal 22 al 23 per cento. L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria B e' elevata dal 18 per cento al 20 per cento sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno o nell'esercizio sociale lire 4.000.000". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le maggiorazioni di aliquote stabilite dall'art. 1 hanno effetto dal 1 luglio 1959. Nei confronti dei soggetti tassabili in base al bilancio le maggiorazioni si applicano anche per le tassazioni relative agli esercizi sociali in corso alla data medesima, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'esercizio sociale posteriori al 30 giugno 1959".

L. 18 aprile 1962, n. 206

12

La L. 18 aprile 1962, n. 206 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il primo comma dell'articolo 90 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, gia' modificato con legge 27 maggio 1959, n. 357, e' modificato in conformita' alle disposizioni dell'articolo precedente". Si riporta di seguito il suddetto articolo: "L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria A e' elevata dal 23 al 26 per cento. L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria B e' elevata: 1) sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno o nell'esercizio sociale lire 10.000.000, dal 20 per cento al 22 per cento; 2) sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno o nell'esercizio sociale lire 50.000.000, dal 20 per cento al 23 per cento; 3) sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno o nell'esercizio sociale lire 100.000.000, dal 20 al 24 per cento". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le maggiorazioni di aliquote stabilite dall'articolo 1 hanno effetto dal 1 gennaio 1962. Nei confronti dei soggetti tassabili in basse al bilancio le maggiorazioni ai applicano anche per le tassazioni relative agli esercizi sociali in corso alla date medesima, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'esercizio sociale posteriori al 31 dicembre 1961".

L. 3 novembre 1964, n. 1190

20

La L. 3 novembre 1964, n. 1190 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'articolo 90 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, gia' modificato con leggi 27 maggio 1959, n. 357; 18 aprile 1962, n. 206, e 4 dicembre 1962, n. 1682, e' modificato in conformita' alle disposizioni dell'articolo 1". Si riporta di seguito il suddetto articolo 1: "L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria A e' elevata dal 26 al 27 per cento. L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria B e' elevata dal 24 al 25 per cento sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno o nell'esercizio sociale lire 100.000.000. L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle categorie C-1 e C-2 e' elevata: 1) sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno lire 4.000.000, dall'8 per cento al 10 per cento; 2) sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno lire 10.000.000, dall'8 al 12 per cento; 3) sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno lire 20.000.000, dall'8 al 15 per cento. Per i redditi di lavoro subordinato classificati in categoria C-2 le aliquote del 10, del 12 e del 15 per cento si applicano in ciascun periodo di paga alla parte di reddito imponibile eccedente rispettivamente lire 4.000.000, lire 10.000.000 e lire 20.000.000 ragguagliate ad anno. Se i redditi sono costituiti da indennita' di anzianita' e di previdenza le aliquote del 10, del 12 e del 15 per cento si applicano sull'ammontare eccedente rispettivamente lire 334.000, lire 834.000 e lire 1.668.000 imponibili per ogni anno di servizio prestato, ferma restando l'aliquota dell'8 per cento per la parte di reddito imponibile eccedente lire 60.000 fino a lire 334.000 per ogni anno di servizio prestato". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le maggiorazioni di aliquote stabilite dagli articoli 1 e 2 hanno effetto dal 1 gennaio 1965. Nei confronti dei soggetti tassabili in base al bilancio le maggiorazioni si applicano anche per le tassazioni relative agli esercizi sociali in corso alla data medesima, in ragione, di tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'esercizio sociale posteriori al 31 dicembre 1964".

Testo in vigore dal 8 dicembre 1964 al 3 dicembre 1970

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 46/1992

    Questione infondata
    5 febbraio 1992

    L'art. 124 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, che stabilisce l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile dei trattamenti previdenziali erogati dall'I.N.P.S. ivi previsti, non ha ad oggetto indennità di fine rapporto (o altre a queste equiparabili), come risulta sia dalla sua lettera, sia dalla interpretazione sistematica derivante dalla inserzione dell'articolo in un testo legislativo non riguardante l'erogazione di indennità connesse alla cessazione del rapporto di impiego. Conseguentemente, ne' in relazione a tale norma ne' alla seccessiva legislazione che ad essa si richiama (art. 35, legge n. 138/1943; art. 2, d.l. n. 708/1947; articolo unico, n. 497/1951; art. 10, legge n. 1122/1955; art. 76, legge n. 377/1958) può lamentarsi, per palese insussistenza, la disparità di trattamento tributario degli artt. 85, 87, primo comma, 89, terzo e quinto comma, 90, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, denunziati in quanto esentano le indennità di fine rapporto dalla predetta imposta, solo se di ammontare non superiore ad un milione di lire. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 85, 87, comma primo, 89, commi terzo e quinto, 90, commi secondo e terzo, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, denunziati in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 85 Testo unico imposte dirette · Art. 87 Testo unico imposte dirette

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 877/1988

    Illegittimità dichiarata
    26 luglio 1988

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 87, 90, e 135 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, sollevata dal giudice 'a quò in riferimento all'art. 3 Cost. senza alcun cenno di motivazione circa eventuali vizi di costituzionalità di detti articoli.

    Art. 3 cost. · Art. 89 Testo unico imposte dirette · Art. 140 Testo unico imposte dirette · Art. 87 Testo unico imposte dirette

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 43/1969

    Questione inammissibile
    21 marzo 1969

    Le commissioni per i tributi erariali sia distrettuali che provinciali avendo natura amministrativa, sia per la loro compagine e il loro funzionamento, sia perché resta ferma la competenza dell'A.G. per quanto attiene all'accertamento del debito, non sono legittimate a proporre questioni di legittimità costituzionale. (Principio ribadito in sentenza, di inammissibilità, di questione di legittimità costituzionale degli artt. 85, 89 e 90 T.U. leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 e dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 357 - concernenti addizionali comunali e provinciali, contributi di cura, imposta camerale, ecc. - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 47 e 53 della Costituzione, dalla Commissione distrettuale delle imposte di Como). Cfr.: sent. n. 10/1969.

    Art. 3 cost. · Art. 47 cost. · Art. 53 cost. · Art. 85 Testo unico imposte dirette

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 dicembre 1964

Confronto con la versione in vigore dal 6 gennaio 1963 al 8 dicembre 1964.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 3 novembre 1964, n. 1190

    La L. 3 novembre 1964, n. 1190 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'articolo 90 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, gia' modificato con leggi 27 maggio 1959, n. 357; 18 aprile 1962, n. 206, e 4 dicembre 1962, n. 1682, e' modificato in conformita' alle disposizioni dell'articolo 1". Si riporta di seguito il suddetto articolo 1: "L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria A e' elevata dal 26 al 27 per cento. L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria B e' elevata dal 24 al 25 per cento sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno o nell'esercizio sociale lire 100.000.000. L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle categorie C-1 e C-2 e' elevata: 1) sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno lire 4.000.000, dall'8 per cento al 10 per cento; 2) sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno lire 10.000.000, dall'8 al 12 per cento; 3) sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno lire 20.000.000, dall'8 al 15 per cento. Per i redditi di lavoro subordinato classificati in categoria C-2 le aliquote del 10, del 12 e del 15 per cento si applicano in ciascun periodo di paga alla parte di reddito imponibile eccedente rispettivamente lire 4.000.000, lire 10.000.000 e lire 20.000.000 ragguagliate ad anno. Se i redditi sono costituiti da indennita' di anzianita' e di previdenza le aliquote del 10, del 12 e del 15 per cento si applicano sull'ammontare eccedente rispettivamente lire 334.000, lire 834.000 e lire 1.668.000 imponibili per ogni anno di servizio prestato, ferma restando l'aliquota dell'8 per cento per la parte di reddito imponibile eccedente lire 60.000 fino a lire 334.000 per ogni anno di servizio prestato". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le maggiorazioni di aliquote stabilite dagli articoli 1 e 2 hanno effetto dal 1 gennaio 1965. Nei confronti dei soggetti tassabili in base al bilancio le maggiorazioni si applicano anche per le tassazioni relative agli esercizi sociali in corso alla data medesima, in ragione, di tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'esercizio sociale posteriori al 31 dicembre 1964".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art90 · fonte del testo

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