Art. 90
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[1]Aliquote
[2]L'imposta si applica con le aliquote seguenti:
[3]Categoria A........................... 22% Categoria B........................... 18% Categorie C/1 e C/2........................ 8%
[4]Le aliquote sono ridotte alla meta' per le prime 720.000 lire annue dei redditi imponibili delle categorie B, C/1 e C/2 delle persone fisiche e dei soggetti indicati nel terzo comma dell'articolo precedente. Per i redditi di lavoro subordinato classificati in categoria C/2 la riduzione si applica in ciascun periodo di paga in ragione di lire 720.000 ragguagliate ad anno. Ove concorrano redditi mobiliari di categorie diverse, la riduzione non puo' applicarsi su un ammontare complessivo eccedente lire 720.000 annue da imputarsi nell'ordine ai redditi delle categorie C/2, C/1 e B. L'aliquota e ridotta alla meta' sulle quote di reddito delle aziende ed istituti di credito che vengano destinate a riserva legale o statutaria in eccedenza al ventesimo dell'utile di bilancio.
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 luglio 1959
