Art. 206
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[1]Rapporti dell'espropriazione esattoriale con le procedure concorsuali
[2]L'esattore puo' procedere alla espropriazione anche quando il debitore sia dichiarato fallito ovvero sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa. Tuttavia l'esercizio dell'azione esecutiva puo' essere sospeso dall'Intendente di finanza su domanda rispettivamente del curatore o del commissario liquidatore. La domanda deve essere vidimata dal giudice delegato ovvero, nei casi di liquidazione coatta amministrativa, dall'autorita' che vigila sulla liquidazione e deve contenere l'impegno a versare in congruo termine all'esattore l'intero ammontare del suo credito.
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974
