Art. 106
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 febbraio 1975 al 4 giugno 1987. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 27 febbraio 1975
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Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 27 febbraio 1975
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Ai sensi dell'art. 20 della legge n. 1 del 1956, solo l'effettivo abituale esercizio di attivita` commerciali - ancorche` non organizzate nella forma civilistica dell'impresa (ex art. 2082 cod. civ.) - che, per presunzione legislativa, perseguono fini di lucro, realizza il "reddito d'impresa" valido ai fini dell'assoggettabilita` delle plusvalenze all'imposta di ricchezza mobile. Il primo comma dell'art. 106 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, arbitrariamente estendendo la sottoposizione ad imposta di ricchezza mobile delle plusvalenze e sopravvenienze attive di tutte, indistintamente, le societa` ed enti tassabili in base a bilancio - comprese quelle non esercenti attivita` commerciali - viola, percio`, l'art. 76 Cost., legiferando oltre i limiti della delega ricevuta, giacche` l'art. 63 della precitata legge n. 1/1956 non consentiva certamente l'allargamento delle imposizioni in ricchezza mobile, delle plusvalenze societarie, gia` individuate dalla norma delegante; e ponendosi altresi` in contrasto con gli artt. 81, secondo comma e 100 dello stesso testo unico - che hanno rettamente interpretato le norme deleganti - contravviene alla esigenza di coordinamento e di armonia interna dell'atto delegato. Esso, pertanto, e` costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede l'assoggettamento ad imposta di ricchezza mobile delle plusvalenze e sopravvenienze attive di societa` tassabili in base a bilancio non esercenti attivita` commerciali. - S. n. 32/1975
Art. 76 cost. · Art. 106 Testo unico imposte dirette · Art. 20 Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima "in parte qua". - S. n. 32/1975.
Art. 76 cost. · Art. 136 cost. · Art. 106 Testo unico imposte dirette · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
L'art. 106 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), disponendo l'assoggettamento all'imposta di ricchezza mobile delle plusvalenze realizzate da tutti gli enti tassabili in base a bilancio, anche se non esercenti attività speculative, è in contrasto con l'art. 76 della Costituzione per avere modificato il principio - stabilito dall'art. 20 della legge di delega (legge 5 gennaio 1956, n. 1) - secondo il quale gli enti tassabili in base a bilancio dovevano essere assoggettati ad imposta di ricchezza mobile, per plusvalenze realizzate, solo ove esercitassero attività d'impresa.
Art. 76 cost. · Art. 106 Testo unico imposte dirette
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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4 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1974 al 27 febbraio 1975.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 25 febbraio 1975, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 26/02/1975, n. 55) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dell'art. 106, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette), nella parte in cui prevede la tassabilita' delle plusvalenze e sopravvenienze attive di enti tassabili in base a bilancio ma non esercenti attivita' commerciali, questione proposta dal tribunale di Roma con le ordinanze di cui in epigrafe."
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art106 · fonte del testo
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